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Sentenza

Sentenza n. 798/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale di esclusione della lista elettorale dalla competizione per le elezioni comunali di San Giovanni in Fiore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (commissione elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’esclusione della lista dalla competizione elettorale, deducendo: violazione dell’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960, del principio di strumentalità delle forme e del favor partecipationis, poiché i fogli della dichiarazione di presentazione erano materialmente uniti mediante nastro adesivo; violazione degli artt. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960, 72 d.lgs. n. 267/2000 e 18 l. n. 241/1990, assumendo che la dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco fosse stata regolarmente depositata o comunque fosse rinvenibile nella documentazione relativa a un’altra lista; violazione dei medesimi principi quanto alla mancata indicazione della lista nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature a consigliere, che sarebbero state comunque allegate alla documentazione di altra lista; violazione dell’art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960, per il mancato ricorso al soccorso istruttorio. Il giudice ha esaminato il primo, il terzo e il quarto motivo, mentre ha ritenuto assorbito il secondo, relativo alla mancata allegazione della dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco, poiché gli altri vizi erano già sufficienti a giustificare l’esclusione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Quanto alla presentazione delle sottoscrizioni su più fogli, il TAR ha ritenuto insufficiente il mero collegamento mediante nastro adesivo: quando le firme sono apposte su fogli separati dal modulo principale, è necessario un elemento ulteriore, quale un timbro trasversale o una firma di congiunzione, idoneo a dimostrare la sostanziale unitarietà del modulo e la consapevole riferibilità delle sottoscrizioni alla lista e ai candidati indicati. Il semplice collegamento materiale non esclude il rischio che le firme siano state raccolte separatamente e successivamente associate alla lista. Anche la mancata indicazione della lista nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature a consigliere è stata ritenuta vizio sostanziale: il collegamento tra candidati e lista deve risultare da un’esplicita e inequivoca manifestazione di volontà contenuta nelle dichiarazioni, non potendo essere ricostruito ex post mediante elementi estrinseci o indiziari. Il motivo sul soccorso istruttorio è stato respinto perché l’art. 33 d.P.R. n. 570/1960 consente soltanto la regolarizzazione di vizi meramente formali, in casi eccezionali, quando non sussistano dubbi sul contenuto sostanziale dell’atto; non consente invece di colmare lacune sostanziali né di utilizzare dichiarazioni postume dell’autenticatore. Il motivo sulla dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco è rimasto assorbito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960

    I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (…)

    La disposizione richiede che, quando le sottoscrizioni siano apposte su fogli aggiunti, la loro riferibilità alla lista e ai candidati risulti con certezza attraverso elementi di congiunzione qualificati, quali timbri trasversali o firme, non essendo sufficiente il mero collegamento materiale.

  • art. 33 d.P.R. n. 570/1960

    è stata interpretata in modo tassativo ai fini di mera regolarizzazione di elementi della dichiarazione solo formalmente viziati a condizione che non ne derivi alcun dubbio sul contenuto sostanziale dell’atto di presentazione delle candidature

    Il soccorso istruttorio è ammesso solo per vizi meramente formali e in ipotesi eccezionali, come caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile o fatto dell’amministrazione; non può sanare lacune sostanziali o consentire ricostruzioni postume della volontà dei candidati o dei sottoscrittori.

  • art. 72 d.lgs. n. 267/2000

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla documentazione di candidatura a sindaco, ma il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito.

  • art. 18 l. n. 241/1990

    È stato invocato dai ricorrenti per sostenere l’utilizzabilità di documenti già presenti nella documentazione relativa ad altra lista; il giudice non ha esaminato nel merito tale profilo, ritenendolo assorbito.

Massime di principio

  • Nella presentazione di una lista elettorale, quando le sottoscrizioni sono apposte su fogli separati dal modulo recante il contrassegno e i dati della lista e dei candidati, il loro semplice collegamento materiale mediante nastro adesivo o spillatura non è sufficiente: occorre un elemento qualificato di congiunzione, come un timbro trasversale o una firma, idoneo a dimostrare la sostanziale unitarietà del modulo e la consapevole riferibilità delle firme alla lista presentata.
  • Il collegamento tra una candidatura e una determinata lista deve risultare da un’esplicita, certa e inequivoca manifestazione di volontà contenuta nella dichiarazione di accettazione della candidatura; tale requisito sostanziale non può essere ricostruito ex post mediante documenti relativi ad altre liste o circostanze estrinseche di valore meramente indiziario.
  • Il soccorso istruttorio previsto per la presentazione delle candidature elettorali è limitato alla regolarizzazione di vizi meramente formali e non può essere utilizzato per colmare lacune sostanziali, ricostruire successivamente la volontà dei candidati o dei sottoscrittori, né valorizzare dichiarazioni postume dell’autenticatore.
  • L’esclusione di una lista può essere confermata anche senza esaminare ogni vizio contestato dall’amministrazione quando uno o più motivi autonomi siano già sufficienti a sorreggere la legittimità dell’esclusione; gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorio
RamiElezioni
IstitutiSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicità

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