Cassazione Penale, Ordinanza n. 07962/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per furto commesso in concorso, aggravato. Dalla motivazione emerge che i motivi di ricorso riguardavano: la consumazione del reato; la sussistenza dell'aggravante della destrezza; il diniego delle attenuanti generiche; il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i quattro motivi non consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma di concorso di persone nel reato, insieme alle fattispecie patrimoniali contestate
art. 624 c.p.
richiamato come fattispecie base di furto
art. 625 n. 4 c.p.
richiamato come aggravante del furto, relativa all'uso di mezzi fraudolenti / destrezza, secondo la contestazione richiamata nella sentenza
art. 625 n. 6 c.p.
richiamato come ulteriore aggravante del furto, secondo la contestazione richiamata nella sentenza
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni poste a base della decisione di merito; la mera reiterazione delle doglianze già svolte non consente il sindacato di legittimità.
- Quando la sentenza di merito abbia adeguatamente motivato sulla consumazione del reato, sulla sussistenza dell'aggravante e sul trattamento sanzionatorio, le doglianze che non attaccano puntualmente tali passaggi sono dichiarate inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →