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Ordinanza

Ordinanza n. 80/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, nei limiti dell’interesse del ricorrente, del decreto 20/10/25 -OMISSIS- del Direttore Generale dell’Università del Salento, di approvazione degli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per n. 3 progressioni verticali in deroga per l'Area dei Collaboratori (ex cat. C), cui n. 1 posto per il Settore Professionale amministrativo e n. 2 posti per il Settore Professionale tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali; degli atti medesimi e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui il bando ed i verbali della Commissione giudicatrice ed i contratti stipulati coi soggetti -erroneamente- ritenuti vincitori.

Giustizia amministrativa202600077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di approvazione degli atti e degli esiti di una procedura comparativa per tre progressioni verticali in deroga nell’Area dei Collaboratori, nonché bando, verbali della commissione e contratti stipulati con i vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Direttore Generale dell’Università del Salento di approvazione degli atti di una procedura comparativa per titoli e colloquio relativa a tre progressioni verticali in deroga, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Le censure contestavano, in sintesi, i criteri e le modalità di valutazione del colloquio e delle performance dei candidati, deducendo disparità di trattamento, lesione della trasparenza procedimentale, manifesta irragionevolezza, incongruenze, erroneità e illogicità delle valutazioni della Commissione. Era inoltre dedotta una contraddittorietà del bando tra l’art. 7, che riferiva il colloquio alle competenze e al grado di autonomia rispetto alle attività svolte presso l’Unità Organizzativa di appartenenza, e l’art. 8, che li riferiva alle attività da svolgere nell’Area professionale e nel posto da ricoprire.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto infondate le censure sulla base di una sommaria delibazione. Ha affermato che la determinazione dei criteri di valutazione del colloquio rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione, purché esercitata sulla base di criteri predeterminati, razionali e applicati uniformemente. Nel caso concreto non è stata dimostrata alcuna disparità di trattamento, lesione della trasparenza, manifesta irragionevolezza o rilevante incongruenza, erroneità o illogicità delle valutazioni della Commissione, comprese quelle relative alle performance dei candidati. Il TAR ha escluso anche la contraddittorietà tra gli artt. 7 e 8 del bando, poiché l’art. 1, ultimo capoverso, prevedeva che i vincitori, dopo la sottoscrizione del nuovo contratto, rimanessero incardinati presso l’Unità Operativa nella quale prestavano servizio al momento della domanda. La coincidenza tra l’unità di appartenenza e quella interessata dalla progressione escludeva quindi la lamentata contraddittorietà o perplessità del bando e della valutazione. L’istanza cautelare è stata respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha respinto la domanda di sospensione ritenendo insussistente, a una sommaria delibazione, la fondatezza delle censure.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella valutazione di un colloquio concorsuale o comparativo, la Commissione esercita discrezionalità tecnica, sindacabile quando i criteri non siano predeterminati, razionali e applicati uniformemente oppure quando emergano disparità di trattamento, violazioni della trasparenza, manifesta irragionevolezza, rilevanti incongruenze, erroneità o illogicità.
  • La contestazione delle valutazioni di una Commissione non è sufficiente, in sede cautelare, senza una dimostrazione concreta di disparità di trattamento, manifesta irragionevolezza, illogicità o altri vizi macroscopici dell’esercizio della discrezionalità tecnica.
  • Non sussiste contraddittorietà tra disposizioni del bando che valutano le competenze e l’autonomia del candidato con riferimento sia alle attività svolte sia a quelle da svolgere, quando il bando prevede che il vincitore resti assegnato alla medesima unità organizzativa presso la quale prestava servizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereTutela cautelare

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