Cassazione Penale, Sentenza n. 11630/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 1 luglio 2018 - 27 settembre 2018 in relazione a procedimento per violazione dell'art. 74 DPR 309/1990. La custodia cautelare era stata disposta dal GIP il 6 luglio 2018 sulla base della chiamata in correità del coindagato Laurence Rossi (che richiamava informazioni udite da un terzo, "Scirocco") e del riconoscimento fotografico. Il Tribunale del Riesame annullò l'ordinanza cautelare accogliendo l'appello di Ghislandi sulla base di documenti aggiuntivi prodotti (contratto di locazione sottoscritto dal padre e fattura del pagamento in contanti). In seguito Ghislandi fu condannato in primo grado e poi assolto in appello con sentenza irrevocabile del 22/09/2021. La Corte d'appello, con ordinanza del 10/12/2024, rigettò la domanda di riparazione rilevando: (1) inammissibilità per difetto di procura speciale (riconosciuta poi come materialmente allegata); (2) sul merito, che l'annullamento del Riesame si era fondato su elementi ulteriori non valutati dal GIP; (3) l'esistenza di condotte ostative del ricorrente al diritto alla riparazione, consistite in dichiarazioni mendaci e comportamenti elusivi (negazioni e reticenze su chi avesse curato la locazione, conoscenza del locatario, modalità di pagamento), ritenute causali rispetto all'adozione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la procura speciale era materialmente allegata e valida. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui il Tribunale del Riesame aveva annullato la misura basandosi anche su documentazione nuova non esaminata dal GIP (contratto di locazione e fattura) e non sulla mera riconsiderazione delle medesime dichiarazioni del chiamante in correità. Ha altresì confermato che le dichiarazioni mendaci del Ghislandi (negazioni e versioni contraddittorie su locazione, conoscenza del locatario, modalità di pagamento, negazione di conoscenza di Rossi) configurano condotte ostative al diritto alla riparazione: il mendacio, andando oltre il mero silenzio, può assumere rilievo causale e ostativo alla riparazione se incide sugli elementi che hanno determinato l'adozione della misura. Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 74 DPR 309/1990
Reato contestato all'origine dell'indagine; contestazione che ha dato avvio alle misure cautelari impugnate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme processuali), invocata dal ricorrente per censurare la motivazione della Corte territoriale
art. 315 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla validità della procura speciale e alla rappresentanza in giudizio
art. 122 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla rappresentanza e alla procura
art. 314, secondo comma, cod. proc. pen.
Norma relativa alla riparazione per ingiusta detenzione; il ricorrente ha invocato che l'annullamento del Riesame integrasse l'ingiustizia formale
art. 273 e art. 280 cod. proc. pen.
Norme sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari richiamate per valutare la fondatezza della custodia cautelare
art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assoluzione per insufficienza di prove; la sentenza di proscioglimento è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p.
Facoltà difensiva di tacere; la Corte distingue il silenzio dal mendacio, che può avere rilievo ostativo
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio secondo cui il comportamento ostativo del ricorrente può impedire la riparazione, salvo che l'insussistenza della misura emerga dagli stessi elementi disponibili al giudice che ha adottato la cautela e per la sola diversa valutazione di quelli
Sez. 4, n. 7573/2020
Orientamento richiamato dal ricorrente che ammette la validità della procura speciale se materialmente allegata, anche senza indicazione degli estremi del procedimento
Sez. 4, n. 40483 del 27/09/2023 (Zoccola)
Affermato che la procura speciale su foglio separato ma materialmente congiunto all'istanza è valida ed equiparabile alla procura in calce
Giurisprudenza di merito citata (es. Sez.4 n.36478/2020, n.849/2021, n.24608/2024)
varie pronunce citate nella motivazione
Consolidato orientamento secondo cui il mendacio dell'indagato, se rilevante rispetto agli elementi d'indagine, può integrare comportamento ostativo alla riparazione
Massime di principio
- La mera pronuncia di annullamento della misura cautelare o di assoluzione non determina automaticamente il diritto alla riparazione: va valutato se l'annullamento si è fondato su elementi nuovi non disponibili al giudice della cautela o se invece è il frutto di una diversa valutazione degli stessi elementi
- La procura speciale materialmente allegata all'atto introduttivo, anche se redatta su foglio separato, è generalmente considerata valida se resta collegata all'istanza
- Il comportamento del detenuto che abbia tenuto dichiarazioni mendaci o contraddittorie può costituire condotta ostativa al diritto alla riparazione quando tali menzogne abbiano inciso causallymente sull'apparenza di responsabilità che ha determinato l'adozione della misura cautelare
- Il diritto al silenzio e la facoltà difensiva non proteggono le affermazioni false: la giurisprudenza distingue tra silenzio (tutelate) e mendacio (che può avere rilievo probatorio e ostativo)
- Nelle domande di riparazione occorre dimostrare non solo l'ingiustizia della detenzione ma anche l'assenza di condotte ostative del richiedente; il giudice valuta la sussistenza di nesso causale tra tali condotte e l'adozione della misura
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