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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08897/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e la declaratoria de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda un ricorso proposto dall'imputato avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta). Dal testo risulta che i motivi di impugnazione erano diretti a censurare vizi di motivazione relativi alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena irrogata. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili, poiché il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. solo per specifiche violazioni di legge tassativamente indicate. Le doglianze proposte non denunciavano una pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato quale base del provvedimento impugnato, cioè la sentenza resa con applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; non consente di dedurre vizi di motivazione sulle attenuanti generiche o sulla misura della pena, salvo il caso di pena illegale secondo i criteri giurisprudenziali richiamati.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    È la fonte che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo l'ambito delle impugnazioni avverso il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)

    Richiamata come criterio di riferimento per individuare quando la pena possa dirsi illegale ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso nei soli casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione delle doglianze che investono il merito della motivazione.
  • Le censure relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena sono inammissibili se formulate come vizi motivazionali, quando non si deduca una pena illegalmente determinata nei sensi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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