Corte di giustizia, Ordinanza C-278/26
Order of the Court of 30 June 2026. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-278/26 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in composizione competente a decidere sull’ammissione dei ricorsi, ha respinto la domanda di Puma SE volta a far dichiarare ammissibile il proprio ricorso contro la sentenza del Tribunale in una controversia sul marchio UE. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, come richiesto dall’articolo 58 bis dello Statuto, che l’impugnazione sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La Corte ha quindi negato l’autorizzazione a procedere e ha posto le spese a carico di Puma SE.
Ricorso per cassazione in materia di marchio dell’Unione europea: mancata autorizzazione a proporre l’impugnazione per assenza di una questione significativa ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’UE.
La questione giuridica
Se l’impugnazione proposta da Puma SE, fondata sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e sulla presunta erronea applicazione dei criteri relativi alla comparazione dei segni e alla probabilità di confusione, sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione tale da giustificare l’ammissione del ricorso a procedere ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura della Corte.
Principio di diritto
Un’impugnazione contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO non è ammessa a procedere se la parte ricorrente non dimostra, con indicazioni concrete, precise e specifiche, che i motivi dedotti sollevano una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera affermazione che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la giurisprudenza in materia di comparazione dei segni e di probabilità di confusione, senza individuare i paragrafi contestati né spiegare perché la questione travalichi il caso concreto, non è sufficiente; di conseguenza, il ricorso non è autorizzato a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Mancata autorizzazione a procedere dell’impugnazione in materia di marchio UE
La pronuncia è un’ordinanza resa dalla formazione della Corte incaricata di decidere se un ricorso per cassazione possa essere esaminato nel merito. La controversia riguarda un’opposizione tra Puma SE e Ningbo Gongfang Commercial Management Co. Ltd. in materia di marchio dell’Unione europea, definita in primo grado dal Tribunale e poi oggetto di impugnazione da parte di Puma SE.
Fatti e iter processuale
Puma SE ha proposto impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto contro la sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2026, che aveva respinto il suo ricorso di annullamento avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 novembre 2024. La decisione amministrativa riguardava un procedimento di opposizione tra Puma SE e Ningbo Gongfang Commercial Management Co. Ltd. relativo alla rappresentazione di una striscia curva e di un triangolo irregolare all’interno di un rettangolo nero.
Quadro normativo processuale applicabile
La Corte richiama il meccanismo introdotto dall’articolo 58 bis, primo e terzo comma, dello Statuto, secondo cui i ricorsi contro le decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO non proseguono automaticamente, ma solo se la Corte li autorizza perché sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Vengono inoltre richiamati:
- l’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una domanda di autorizzazione a procedere contenente l’individuazione della questione rilevante;
- l’articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, che impone alla Corte di decidere con ordinanza motivata;
- l’articolo 137, applicabile in appello per effetto dell’articolo 184, paragrafo 1, in tema di spese.
Argomentazioni di Puma SE
Puma SE ha sostenuto che il suo unico motivo di ricorso, fondato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sollevasse questioni non ancora affrontate dalla Corte e quindi rilevanti per lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare, ha contestato che il Tribunale avrebbe:
- trascurato o applicato in modo errato i principi giurisprudenziali sulla comparazione dei segni, richiamando in particolare la sentenza O2 Holdings e O2 (UK);
- effettuato il confronto tra i segni solo nella forma in cui erano stati depositati o registrati, senza considerare tutte le circostanze d’uso possibili;
- attribuito eccessivo rilievo allo sfondo nero del segno contestato, senza considerare che anche i segni anteriori avrebbero potuto essere usati su fondo nero.
La ricorrente ha chiesto inoltre alla Corte di chiarire quali siano i criteri decisivi per valutare la somiglianza visiva di segni puramente figurativi e la probabilità di confusione, specie quando si tratta di figure geometriche astratte prive di un orientamento naturale.
Ragionamento della Corte sull’ammissibilità
La Corte ricorda che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano effettivamente significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di autorizzazione deve contenere, in modo chiaro e dettagliato, tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di pronunciarsi: occorre indicare i motivi di ricorso, la specifica questione giuridica posta da ciascun motivo, le ragioni per cui essa superi il caso concreto e il nesso con il criterio dell’articolo 58 bis.
La Corte precisa che non basta affermare in termini generali che sarebbe utile un chiarimento sui criteri di valutazione della somiglianza visiva o della probabilità di confusione. È necessario:
- individuare i passaggi della sentenza impugnata censurati;
- indicare con precisione la norma o la giurisprudenza asseritamente violata;
- spiegare in che modo l’errore denunciato avrebbe inciso sull’esito della decisione;
- dimostrare, con elementi concreti e specifici del caso, che la questione travalica il giudizio individuale e ha rilievo sistemico.
Nel caso di specie, la Corte rileva che Puma SE ha sì esposto l’errore di diritto che imputa al Tribunale, ma non ha identificato i paragrafi della sentenza impugnata oggetto di critica e non ha dimostrato, in modo specifico, perché tale errore, anche se accertato, sollevi una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis. Le affermazioni della ricorrente sono state considerate generiche e insufficienti.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda di autorizzazione non è idonea a dimostrare la sussistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è ammessa a procedere.
Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alla controparte e dunque prima che quest’ultima sostenesse costi, Puma SE è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principio desumibile dall’ordinanza
L’ordinanza ribadisce che il filtro di ammissibilità dei ricorsi in materia di decisioni dell’EUIPO è rigoroso: il ricorrente deve fornire una dimostrazione concreta, precisa e completa della rilevanza generale della questione di diritto dedotta. La mera contestazione del ragionamento del Tribunale sulla comparazione dei segni o sulla probabilità di confusione, senza un’adeguata dimostrazione del carattere sistemico della questione, non consente l’ammissione del ricorso.
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