Sentenza n. 14908/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-), emesso dal Ministero dell’Interno in data -OMISSIS- e notificato in data-OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il provvedimento era fondato sull'esistenza di precedenti penali, relativi a condotte commesse alcuni anni prima della domanda e rientranti nella finestra di osservazione decennale, nonché sulla mancata indicazione della propria posizione giudiziaria nella domanda di cittadinanza. La ricorrente ha dedotto, sul piano procedimentale, di non aver potuto prendere visione del preavviso di rigetto, trasmesso tramite la piattaforma informatica ministeriale, per impossibilità di accesso telematico e mancata informativa. Sul piano sostanziale ha contestato la rilevanza dei precedenti, deducendone la risalenza, la minima entità, l'avvio della procedura di riabilitazione e la propria integrazione familiare e sociale, anche in ragione della presenza di figli. Il Ministero ha sostenuto la legittimità del diniego, evidenziando la pluralità e la recentezza delle condanne, la natura del reato più grave, la mendace autodichiarazione e l'assenza di elementi sufficienti a dimostrare l'affidabilità della richiedente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza come espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per vizi di legittimità e non mediante sostituzione del giudice nelle valutazioni dell'amministrazione. Ha ritenuto legittimo il rilievo attribuito alla pluralità delle condanne, commesse pochi anni prima della domanda e comprese nella finestra di osservazione decennale, nonché alla natura del reato commesso reiteratamente, astrattamente ostativo persino all'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 6 della legge n. 91/1992. La pendenza o l'avvio della riabilitazione non è stata ritenuta decisiva, poiché la valutazione amministrativa dell'affidabilità del richiedente è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può considerare anche reati prescritti, estinti o oggetto di riabilitazione. Il giudice ha inoltre valorizzato la mancata dichiarazione delle condanne: la dichiarazione non veritiera, rilevante ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, può giustificare il rigetto indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso e, secondo la motivazione, costituisce conseguenza vincolata dell'accertata mendacità. La mancata contestazione autonoma di tale ragione avrebbe potuto anche determinare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere da tale profilo. L'integrazione familiare e la permanenza sul territorio sono state giudicate insufficienti, trattandosi di elementi ordinari o comunque preliminari, non idonei a superare il giudizio negativo sull'affidabilità e sull'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento. È stata respinta anche la censura procedimentale: il preavviso era stato caricato sul portale informatico utilizzato per la presentazione della domanda, con modalità conformi alla digitalizzazione del procedimento e alle indicazioni ministeriali; la mancata conoscenza è stata imputata alla negligenza dell'interessata. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è esercizio di potere ampiamente discrezionale e richiede una valutazione dell'affidabilità del richiedente e della sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
art. 6 l. 91/1992
Le ipotesi ostative previste per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio sono state ritenute applicabili, a fortiori, come parametro di rilievo nella valutazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La non veridicità dell'autodichiarazione resa in un procedimento a istanza di parte rileva oggettivamente e può comportare il rigetto della domanda, indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo o della configurabilità del reato di falso.
art. 41 d.lgs. 82/2005
le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
La gestione telematica del procedimento e la comunicazione del preavviso tramite il portale informatico sono compatibili con il Codice dell'amministrazione digitale.
art. 3, comma 1-quater, d.lgs. 82/2005
La gestione digitale deve consentire al cittadino di verificare telematicamente i termini, lo stato di avanzamento del procedimento e l'ufficio o il funzionario responsabile.
art. 33, comma 2-bis, d.l. 68/2013, conv. in l. 98/2013
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici
La norma costituisce ulteriore fondamento della gestione informatizzata dei procedimenti di cittadinanza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La trattazione della causa è avvenuta mediante collegamento da remoto nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice soltanto per vizi di legittimità e non mediante sostituzione nella valutazione dell'affidabilità del richiedente e della sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione l'amministrazione può attribuire rilievo a condanne penali recenti e plurime, anche considerando la natura e la reiterazione delle condotte, purché tali elementi siano idonei a fondare un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione.
- La valutazione amministrativa dell'affidabilità del richiedente è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale; pertanto, ai fini del procedimento di cittadinanza, possono assumere rilievo anche fatti oggetto di reati prescritti, estinti, coperti da perdono giudiziale o seguiti da riabilitazione.
- La dichiarazione non veritiera resa dal richiedente in un procedimento amministrativo a istanza di parte può giustificare il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo e dalla configurabilità del reato di falso.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza è legittima la comunicazione telematica del preavviso di rigetto tramite il portale utilizzato per la presentazione dell'istanza, quando tale modalità sia prevista dalla gestione digitale del procedimento e consenta all'interessato di presentare osservazioni e documenti.
- La permanenza sul territorio, l'integrazione familiare e la presenza di figli costituiscono, di regola, elementi ordinari o preliminari e non impongono il rilascio della cittadinanza quando permanga un giudizio negativo sull'affidabilità del richiedente.
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