Cassazione Civile, Ordinanza n. 32001/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, maggiori ricavi non contabilizzati per euro 605.546,00, emersi da accertamento analitico-induttivo svolto anche mediante acquisizione di documentazione presso il contribuente e presso il concessionario della rete telematica. L’Ufficio aveva ricostruito le somme giocate e, nel determinare il reddito, aveva attribuito l’intero importo maggiore al solo gestore, senza riconoscere in via presuntiva una ripartizione dei ricavi tra gestore ed esercenti analoga a quella risultante dalla contabilità dichiarata. La CTR aveva invece accolto in parte l’appello del contribuente, ritenendo ragionevole applicare anche ai ricavi extracontabili la medesima percentuale di riparto del 50% emergente dalle scritture contabili. In cassazione l’Agenzia denunciava, con un unico motivo, violazione degli artt. 2697 c.c., 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e 39 d.l. n. 269/2003, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente esteso agli incassi non dichiarati l’accordo di ripartizione dei ricavi desumibile dai ricavi dichiarati, con indebita rivalutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del criterio seguito dal giudice di merito per la ricostruzione dei ricavi. La motivazione della CTR è stata ritenuta logicamente comprensibile e non scalfita nei termini propri del giudizio di legittimità: il criterio del 50% di riparto, tratto dalla contabilità del medesimo contribuente e riferito alla stessa annualità, è stato considerato razionale e idoneo a sorreggere presunzioni anche sui ricavi non dichiarati. La Corte ha inoltre osservato che l’Amministrazione non aveva proposto un diverso criterio di calcolo e non aveva specificamente contestato le risultanze contabili valorizzate dal giudice di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con regolazione delle spese secondo soccombenza e senza applicazione dell’ulteriore contributo unificato, come da dispositivo finale che nel testo riportato si arresta alla formula "La Corte: dichiara".
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma sull'onere della prova, ma la Corte osserva che la censura, sotto tale veste, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte non ne discute il contenuto in astratto, ma rileva che la doglianza è inammissibile perché attacca la valutazione di merito.
art. 39 d.l. n. 269/2003
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla rettifica dei redditi d'impresa; la Corte non ne effettua un'interpretazione autonoma, limitandosi a escludere che la censura superi il vaglio di legittimità.
art. 53 Cost.
È richiamato dalla Corte per sottolineare che il criterio di ricostruzione del reddito deve rispettare la capacità contributiva; si osserva che l'Agenzia non ha proposto un criterio alternativo che tenesse conto dei fattori necessari alla produzione del maggior reddito accertato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo per il coordinamento con l'ulteriore contributo unificato, escluso nel caso concreto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur prospettato come violazione di legge, miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del criterio di ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di merito.
- La contabilità del contribuente, se formata anteriormente all'accertamento, riferita alla stessa annualità e coerente con un modello gestionale ripetibile, può costituire base presuntiva grave, precisa e concordante anche per la ricostruzione di ricavi non contabilizzati.
- Nella rettifica analitico-induttiva dei redditi, il giudice può valorizzare la percentuale di riparto dei ricavi risultante dalle scritture del contribuente per estenderla ai ricavi extracontabili, purché il criterio sia razionale e ancorato a dati contabili effettivi.
- La parte che contesti la ricostruzione presuntiva dei ricavi deve indicare specificamente gli elementi contabili e probatori posti a base della decisione di merito e, se sostiene l'erroneità del criterio adottato, proporre un criterio alternativo plausibile e coerente con la capacità contributiva.
- In sede di legittimità non è censurabile la motivazione di merito che, sulla base di dati contabili del contribuente, reputi non logicamente necessaria l'attribuzione integrale dei maggiori ricavi al solo gestore, quando dalla contabilità emerga una stabile ripartizione dei proventi con altri soggetti coinvolti nell'attività.
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