Cassazione Civile, Ordinanza n. 06118/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in liquidazione per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno 2006. L’Ufficio contestava la mancata contabilizzazione di due fatture riferite a un contratto di appalto, emesse nei confronti di un’altra società e rinvenute anche nella contabilità di quest’ultima. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della contribuente ritenendo gravi, precise e concordanti le presunzioni valorizzate dall’Amministrazione, fondate sulla presenza delle fatture nella contabilità della società ricevente, sull’esistenza del rapporto di appalto, sulla coincidenza grafica delle fatture e sulla circostanza che l’amministratore della società ricevente era poi divenuto amministratore anche della società emittente. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa presa di posizione sulle eccezioni difensive; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la mancata registrazione delle fatture da parte della società ricevente e l’assenza di movimenti di denaro collegati alle stesse; 3) violazione della disciplina dell’accertamento analitico-induttivo, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente avallato l’uso di tale metodo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza di merito, pur essenziale, era comunque intellegibile e non apparente, avendo la CTR esplicitato le ragioni della decisione e valorizzato le presunzioni poste a base dell’accertamento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per effetto della doppia conforme di merito, osservando che i fatti indicati dalla ricorrente erano stati già esaminati dai giudici di merito e quindi non ricorreva l’omesso esame di un fatto decisivo nel senso richiesto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha giudicato il terzo motivo in parte infondato, perché la scelta del metodo di accertamento rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione in mancanza di specifico pregiudizio dedotto, e in parte inammissibile, poiché la censura mirava a ottenere una nuova valutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o altri vizi processuali dedotti dal ricorrente.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiede la motivazione della sentenza tributaria, la cui omissione o apparenza può integrare nullità.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme alle norme sulla motivazione delle sentenze del processo tributario.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non alla diversa valutazione delle prove.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
le sue modifiche al ricorso per cassazione si applicano anche al processo tributario, nei limiti indicati dalla Corte.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme limita la deducibilità del vizio motivazionale, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha specialità tali da escludere l’applicazione della disciplina generale sul ricorso per cassazione.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma che disciplina l’accertamento analitico-induttivo, la cui scelta è rimessa all’Amministrazione nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, comporta il presupposto per l’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non è sufficiente che sia sintetica se rende percepibile il percorso argomentativo del giudice.
- Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per riproporre fatti già esaminati dai giudici di merito; occorre l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- In presenza di doppia conforme di merito, il sindacato di cassazione sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato secondo la disciplina richiamata dall’art. 348-ter c.p.c., salvo che sia realmente omesso un fatto storico decisivo.
- La scelta del metodo di accertamento fiscale rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione; il contribuente può dolersi della tecnica prescelta solo se deduce un concreto pregiudizio giuridicamente rilevante e non può sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio.
- Le presunzioni semplici, se valutate come gravi, precise e concordanti dal giudice di merito, possono sorreggere l’accertamento tributario e la relativa conferma in sede giudiziale.
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