Cassazione Penale, Sentenza n. 33662/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso conferma dell'ordinanza cautelare: il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza su tre punti principali: 1) estorsione contestata al capo 2) — si deduceva l'inattendibilità o la spontaneità della dazione della persona offesa e si rilevava una sovrainterpretazione di espressioni vaghe intercettate; 2) estorsione contestata al capo 4) — si sosteneva che le somme versate fossero frutto di rapporti negoziali preesistenti e non di richieste estorsive, e che le conversazioni fossero frammentarie; 3) partecipazione a associazione mafiosa (art. 416-bis) — si denunciava un illegittimo ribaltamento dell'onere della prova, con eccessivo peso attribuito alla pregressa condanna e con insufficienza del restante compendio indiziario, confondendo una riunione di famiglia con un consesso mafioso.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e respinto le censure. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Palermo, che ha fatto proprio il percorso argomentativo dell'ordinanza genetica: la riunione del 5 settembre 2022 e le intercettazioni dimostrano la persistenza dell'appartenenza del ricorrente alla famiglia mafiosa e il suo coinvolgimento nelle estorsioni; le dichiarazioni della persona offesa non escludono l'estorsione ambientale, che può sussistere anche senza minaccia esplicita; le doglianze difensive costituivano in gran parte una richiesta di riconsiderazione del merito, non ammissibile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non disponendosi la rimessione in libertà, è stata disposta la prosecuzione della misura ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per la formulazione sintetica dei motivi nelle note di impugnazione (disposizione processuale sulle modalità di esposizione dei motivi)
art. 416-bis, primo comma, cod. pen.
La Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti (riunione mafiosa, conversazioni, comportamenti) dimostrino la perdurante partecipazione del ricorrente alla associazione mafiosa; non è sufficiente una mera asserzione di volontà di allontanamento quando i fatti indicano persistenza del vincolo associativo
artt. 110 e 629 cod. pen.
Gli artt. 110 (concorso di persone) e 629 (estorsione) sono stati applicati per qualificare le condotte estorsive contestate: la sentenza conferma che l'estorsione ambientale può essere desunta dal contesto e dalle dinamiche di controllo, anche in assenza di minacce esplicite
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancata disamina di un motivo non costituisce sempre vizio di motivazione se il motivo risulta implicitamente assorbito dalla motivazione esplicitata
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per disporre che il provvedimento di rigetto non comporta automaticamente la rimessione in libertà e per la prosecuzione della misura cautelare
Massime di principio
- In sede di legittimità non è possibile ottenere la riammissione o la riconsiderazione completa del merito probatorio: le valutazioni di attendibilità delle fonti e l'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente
- L'estorsione ambientale può essere riconosciuta anche in assenza di minacce esplicite quando il contesto e i rapporti di forza dimostrano l'impossibilità pratica della vittima di sottrarsi al pagamento (es. riferimenti a un "dovere" o al controllo continuativo da parte del sodalizio)
- La partecipazione a Cosa Nostra (art. 416-bis) può essere desunta da riunioni, linguaggio e condotte collettive: la circostanza di una riunione "familiare" non esclude automaticamente la valenza mafiosa se dai dialoghi emergono riferimenti alle dinamiche e tradizioni consortili
- La pregressa condanna dell'indagato per lo stesso reato può essere valorizzata nel contesto indiziario, purché sia accompagnata da elementi attuali che confermino la persistenza del vincolo associativo; non si richiede al giudice cautelare una prova assoluta di cessazione, ma elementi tali da ritenere reale la cessazione se esibiti
- L'omessa disamina puntuale di ogni documento o motivo dalla Corte d'appello o del riesame non costituisce automaticamente vizio motivazionale quando la motivazione overall assorbe le censure per incompatibilità con la ratio decidendi
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