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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32125/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, che, in parziale riforma della decisione di primo grado e in accoglimento della proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in nove mesi di reclusione ed euro 200 di multa, confermando nel resto la pronuncia. Con un unico motivo, il ricorrente deduceva vizio di motivazione in relazione agli artt. 648, quarto comma, c.p. e 129 c.p.p., lamentando che la Corte d'appello non avesse esplicitato le ragioni della qualificazione giuridica del fatto e non avesse valutato adeguatamente la sussistenza dei presupposti del reato contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze non consentite nel giudizio relativo a una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poiché dirette contro motivi rinunciati e contro la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La sentenza impugnata aveva infatti dato atto che la qualificazione giuridica recepita era quella contenuta nella proposta di concordato, che vi era accordo delle parti sulla pena e che non ricorrevano i presupposti per il proscioglimento immediato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, nel concordato in appello, il ricorso è ammissibile soltanto per questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le censure concernenti motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi sulla determinazione della pena non tradottisi nell'illegalità della sanzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa a seguito di concordato sulla pena è impugnabile per cassazione entro limiti circoscritti: sono ammissibili le questioni sulla formazione della volontà di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla conformità della pronuncia all'accordo.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, ma la relativa censura è stata ritenuta non consentita nel giudizio di legittimità successivo al concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel concordato in appello non è deducibile come motivo di ricorso la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento, quando la sentenza impugnata abbia dato atto dell'assenza dei relativi presupposti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure riguardanti la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della sentenza rispetto al contenuto dell'accordo.
  • Nel giudizio di legittimità contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinuncia, compresa la contestazione della qualificazione giuridica del fatto recepita nell'accordo, salvo che la pena applicata sia illegale.
  • Nel medesimo ambito sono inammissibili le censure concernenti la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., quando il giudice d'appello abbia espressamente escluso la sussistenza dei relativi presupposti.
  • I vizi relativi alla determinazione della pena non sono deducibili contro una sentenza di concordato in appello se la sanzione rientra nei limiti edittali ed è quella prevista dalla legge; la doglianza è ammissibile soltanto quando il vizio si traduca nell'illegalità della pena.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniRiti alternativi
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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