Sentenza del 22/01/2020 n. 1300 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ispezione fiscale presso lo studio professionale (14/02/2008-08/04/2008) con redazione del PVC e accertamento per l'anno 2005 per maggiori importi incassati e non fatturati, sulla base di scritturazioni rinvenute e questionari ai clienti. Il contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo violazione degli obblighi informativi e partecipativi di cui alla L. n. 212/2000, art. 12 (mancata comunicazione preventiva), non utilizzabilità delle prove acquisite e ambivalenza degli elementi indiziari; inoltre contestava la mancata produzione del programma annuale ispezioni e chiedeva la conferma della riduzione del 30% riconosciuta in primo grado come spese forfettarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che fosse stata data l'autorizzazione all'accesso (provvedimento della Procura) e che non fosse sussistente un vizio tale da determinare nullità automatica dell'atto per violazione dell'art. 12 L. 212/2000; ha dichiarato inammissibile la doglianza sul programma annuale per mancanza della decisività del documento; ha confermato che le annotazioni contabili ("contabilità in nero") costituiscono valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, legittimando l'accertamento induttivo e gravando sul contribuente l'onere di provare i costi; ha ritenuto corretta la decisione della CTR di eliminare la riduzione forfettaria del 30%, posto che l'onere probatorio circa la certezza e l'inerenza dei costi incombe sul contribuente. Pertanto il ricorso è infondato, viene respinto e il contribuente è condannato alle spese di giudizio (Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito). Sentenza del 22 ottobre 2019, depositata 22 gennaio 2020.
Norme richiamate
Legge 20 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12
L'obbligo informativo previsto dall'art. 12 non comporta automaticamente la nullità degli atti in ogni ipotesi di mancata comunicazione preventiva; la violazione può invalidare l'atto solo se la mancanza riguarda una formalità essenziale per il raggiungimento dello scopo dell'atto o se l'accesso è stato eseguito in difetto delle esigenze funzionali di ricerca in loco. Un'autorizzazione giudiziaria all'accesso integra la legittimazione procedimentale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Le scritture (anche la cosiddetta 'contabilità in nero') che registrino atti d'impresa o elementi quantitativi/monetari possono costituire valido elemento indiziario che consente l'accertamento induttivo se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; gravando poi sul contribuente l'onere di provare il contrario.
D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74
Interpretato, congiuntamente al DPR 917/1986 art. 75 (ora art. 109), alla luce dell'intervento interpretativo del D.L. n. 90/1990 art. 2 comma 6-bis, nel senso che elementi negativi di reddito sono deducibili anche se non risultano esplicitamente dal conto economico, purché desumibili dalle scritture contabili; tuttavia l'onere di prova della certezza e inerenza dei costi resta a carico del contribuente.
Codice civile, art. 2709 e ss.
Le scritture e i documenti che rappresentano quantitativamente atti d'impresa rientrano tra le scritture contabili rilevanti ai fini della prova e possono essere valutati come elementi probatori anche se non formalmente iscritti nel libro contabile principale.
Massime di principio
- La mancata preventiva comunicazione prevista dall'art. 12 dello Statuto del contribuente non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo: occorre valutare se la violazione riguardi una formalità essenziale o abbia effettivamente pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa.
- Un provvedimento di autorizzazione all'accesso rilasciato dall'Autorità giudiziaria integra la legittimazione dell'ispezione in loco e può sanare profili di mancata comunicazione preventiva.
- La 'contabilità in nero' (appunti, annotazioni su pratiche, registrazioni non ufficiali) può costituire prova indiziaria valida se dotata di gravità, precisione e concordanza; in presenza di tali elementi l'amministrazione può procedere con accertamenti induttivi.
- In caso di accertamento induttivo grava sul contribuente l'onere di provare la certezza e l'inerenza dei costi che intende dedurre: non è riconosciuta automaticamente una deduzione forfettaria di spese.
- La durata temporale dell'ispezione non è perentoria salvo diversa disposizione di legge; la sanzione della nullità dell'atto per mera maggiore permanenza degli ispettori è sproporzionata e non trova generalmente applicazione.
- In sede di cassazione, l'assenza dell'esame di un documento è censurabile solo se il documento fosse decisivo in modo tale da determinare certamente una decisione diversa; la mera richiesta di un documento non impugnabile o non decisivo è inidonea a fondare il ricorso.
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