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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 1300 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ispezione fiscale presso lo studio professionale (14/02/2008-08/04/2008) con redazione del PVC e accertamento per l'anno 2005 per maggiori importi incassati e non fatturati, sulla base di scritturazioni rinvenute e questionari ai clienti. Il contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo violazione degli obblighi informativi e partecipativi di cui alla L. n. 212/2000, art. 12 (mancata comunicazione preventiva), non utilizzabilità delle prove acquisite e ambivalenza degli elementi indiziari; inoltre contestava la mancata produzione del programma annuale ispezioni e chiedeva la conferma della riduzione del 30% riconosciuta in primo grado come spese forfettarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che fosse stata data l'autorizzazione all'accesso (provvedimento della Procura) e che non fosse sussistente un vizio tale da determinare nullità automatica dell'atto per violazione dell'art. 12 L. 212/2000; ha dichiarato inammissibile la doglianza sul programma annuale per mancanza della decisività del documento; ha confermato che le annotazioni contabili ("contabilità in nero") costituiscono valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, legittimando l'accertamento induttivo e gravando sul contribuente l'onere di provare i costi; ha ritenuto corretta la decisione della CTR di eliminare la riduzione forfettaria del 30%, posto che l'onere probatorio circa la certezza e l'inerenza dei costi incombe sul contribuente. Pertanto il ricorso è infondato, viene respinto e il contribuente è condannato alle spese di giudizio (Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito). Sentenza del 22 ottobre 2019, depositata 22 gennaio 2020.

Norme richiamate

  • Legge 20 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12

    L'obbligo informativo previsto dall'art. 12 non comporta automaticamente la nullità degli atti in ogni ipotesi di mancata comunicazione preventiva; la violazione può invalidare l'atto solo se la mancanza riguarda una formalità essenziale per il raggiungimento dello scopo dell'atto o se l'accesso è stato eseguito in difetto delle esigenze funzionali di ricerca in loco. Un'autorizzazione giudiziaria all'accesso integra la legittimazione procedimentale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Le scritture (anche la cosiddetta 'contabilità in nero') che registrino atti d'impresa o elementi quantitativi/monetari possono costituire valido elemento indiziario che consente l'accertamento induttivo se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; gravando poi sul contribuente l'onere di provare il contrario.

  • D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74

    Interpretato, congiuntamente al DPR 917/1986 art. 75 (ora art. 109), alla luce dell'intervento interpretativo del D.L. n. 90/1990 art. 2 comma 6-bis, nel senso che elementi negativi di reddito sono deducibili anche se non risultano esplicitamente dal conto economico, purché desumibili dalle scritture contabili; tuttavia l'onere di prova della certezza e inerenza dei costi resta a carico del contribuente.

  • Codice civile, art. 2709 e ss.

    Le scritture e i documenti che rappresentano quantitativamente atti d'impresa rientrano tra le scritture contabili rilevanti ai fini della prova e possono essere valutati come elementi probatori anche se non formalmente iscritti nel libro contabile principale.

Massime di principio

  • La mancata preventiva comunicazione prevista dall'art. 12 dello Statuto del contribuente non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo: occorre valutare se la violazione riguardi una formalità essenziale o abbia effettivamente pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa.
  • Un provvedimento di autorizzazione all'accesso rilasciato dall'Autorità giudiziaria integra la legittimazione dell'ispezione in loco e può sanare profili di mancata comunicazione preventiva.
  • La 'contabilità in nero' (appunti, annotazioni su pratiche, registrazioni non ufficiali) può costituire prova indiziaria valida se dotata di gravità, precisione e concordanza; in presenza di tali elementi l'amministrazione può procedere con accertamenti induttivi.
  • In caso di accertamento induttivo grava sul contribuente l'onere di provare la certezza e l'inerenza dei costi che intende dedurre: non è riconosciuta automaticamente una deduzione forfettaria di spese.
  • La durata temporale dell'ispezione non è perentoria salvo diversa disposizione di legge; la sanzione della nullità dell'atto per mera maggiore permanenza degli ispettori è sproporzionata e non trova generalmente applicazione.
  • In sede di cassazione, l'assenza dell'esame di un documento è censurabile solo se il documento fosse decisivo in modo tale da determinare certamente una decisione diversa; la mera richiesta di un documento non impugnabile o non decisivo è inidonea a fondare il ricorso.

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