Ordinanza n. 8485/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad (Pakistan) sull'istanza, anche implicita, volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, a seguito del nulla osta n. P-MN/L/Q/2024/105369 rilasciato in data 25 settembre 2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio inadempimento asseritamente serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad in relazione alla richiesta, anche implicita, di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato. La richiesta era fondata su un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 25 settembre 2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha dedotto, in data 27 aprile 2026, la revoca del nulla osta posto a fondamento della richiesta di visto.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato d'ufficio che la revoca del nulla osta potrebbe determinare il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione sull'azione avverso il silenzio e, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto la questione al contraddittorio delle parti, assegnando 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di eventuali memorie. Il giudizio è stato rinviato all'udienza camerale del 3 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuali memorie su tale questione, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio, assegnando un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- La revoca, intervenuta nel corso del giudizio, dell'atto presupposto della pretesa azionata può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione e quindi l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
- La questione relativa al difetto sopravvenuto di interesse, quando rilevata d'ufficio e potenzialmente decisiva, deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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