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Ordinanza

Ordinanza n. 8485/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad (Pakistan) sull'istanza, anche implicita, volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, a seguito del nulla osta n. P-MN/L/Q/2024/105369 rilasciato in data 25 settembre 2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova;

Giustizia amministrativa202515780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio inadempimento asseritamente serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad in relazione alla richiesta, anche implicita, di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato. La richiesta era fondata su un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 25 settembre 2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha dedotto, in data 27 aprile 2026, la revoca del nulla osta posto a fondamento della richiesta di visto.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato d'ufficio che la revoca del nulla osta potrebbe determinare il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione sull'azione avverso il silenzio e, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto la questione al contraddittorio delle parti, assegnando 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di eventuali memorie. Il giudizio è stato rinviato all'udienza camerale del 3 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuali memorie su tale questione, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio, assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • La revoca, intervenuta nel corso del giudizio, dell'atto presupposto della pretesa azionata può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione e quindi l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
  • La questione relativa al difetto sopravvenuto di interesse, quando rilevata d'ufficio e potenzialmente decisiva, deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

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