Sentenza del 16/06/2021 n. 16955 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'annullamento dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava l'omessa regolarizzazione di fatture relative a compensi corrisposti ai titolari degli esercizi presso i quali erano installate macchine da gioco di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., comma 6, e l'applicazione delle relative sanzioni; questione se le prestazioni rese dagli esercenti rientrassero nell'esenzione IVA prevista per la raccolta delle giocate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (e della Commissione Provinciale) nella parte relativa al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che l'esenzione IVA per la raccolta delle giocate si applica soltanto alle operazioni riconducibili alla raccolta effettuata nell'ambito della riserva statale (ossia tra concessionario e gestore/esercente incaricato dal concessionario) e non a prestazioni rese da soggetti privi di un affidamento diretto dal concessionario; pertanto le attività degli esercenti non direttamente incaricati di raccogliere le giocate (es. fornitura locali, vigilanza, servizi accessori) sono soggette ad IVA ordinaria. Sul punto relativo all'obbligo di regolarizzazione delle fatture e all'eventuale verifica sostanziale della qualificazione fiscale la Corte ha rinviato la decisione al giudice di merito per accertamenti fattuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8
Riferimento normativo concernente le sanzioni per omissioni formali (regolarizzazione fatture); la norma è richiamata nel quadro delle contestazioni sanzionatorie mosse dall'Ufficio.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 6
sono esenti dall'IVA "le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici... ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate"
Fornisce la base normativa per l'esenzione IVA delle operazioni connesse alla raccolta delle giocate; la Corte interpreta tale esenzione in modo restrittivo individuando come destinatari dell'esenzione solo le operazioni di raccolta effettuate nell'ambito della riserva statale (concessionari e soggetti da questi incaricati).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 12
"... le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi ... non sono soggette autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale"
Il principio delle prestazioni accessorie si applica solo se l'accessorio e il principale hanno lo stesso destinatario; perciò le prestazioni rese dagli esercenti a favore di soggetti diversi dal concessionario non possono essere considerate automaticamente esenti per 'accessorietà'.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 497
Ha esteso l'esenzione alla raccolta delle giocate con apparecchi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., comma 6, includendo i rapporti tra concessionari della rete e i terzi incaricati della raccolta; la Corte ne trae la conseguenza che l'esenzione vale soltanto per le attività di raccolta svolte nell'ambito dell'affidamento da parte del concessionario.
Dir. 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 13, parte B, lett. f)
Prevede l'esenzione comunitaria per le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro lasciando agli Stati membri la determinazione di condizioni e limiti; la Corte richiama la natura restrittiva dell'esenzione e il margine discrezionale degli Stati membri.
Dir. 2006/112/CE, art. 78, par. 1, lett. B
Norma dell'Unione corrispondente in materia di esenzioni IVA per giochi/scommesse; conferma che l'esenzione è da interpretare restrittivamente e che gli Stati membri possono definirne i limiti.
T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6
Definisce gli apparecchi da intrattenimento che consentono vincite in denaro; la riserva di gestione di tali giochi è fondamentale per delimitare l'applicabilità dell'esenzione IVA.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 49 e 56
Richiamati per giustificare la coerenza del modello nazionale della concessione unica con il diritto UE, in ragione di esigenze di tutela dei consumatori e prevenzione delle frodi, che giustificano limiti e controlli nella materia del gioco.
Massime di principio
- L'esenzione IVA per giochi e raccolta delle giocate va interpretata restrittivamente: si applica solo alle operazioni di raccolta effettuate nell'ambito della riserva statale (cioè tra il concessionario e i soggetti da questi incaricati).
- Le prestazioni rese da esercenti che non sono direttamente incaricati dal concessionario di raccogliere le giocate (es. messa a disposizione dei locali, vigilanza, servizi ausiliari) costituiscono di norma servizi autonomi e sono soggetti a IVA ordinaria.
- Il principio di 'accessorietà' (art. 12 DPR 633/72) si applica solo se la prestazione principale e quella accessoria hanno lo stesso destinatario: in assenza di coincidenza, l'accessorio non eredita automaticamente l'esenzione.
- L'efficacia di un giudicato esterno nel processo tributario richiede identità di parti, petitum e causa petendi; pronunce favorevoli riferite a parti diverse non vincono automaticamente il giudice.
- La qualificazione fiscale sostanziale (se un'attività rientri o meno nell'esenzione) può richiedere accertamenti fattuali e va valutata dal giudice di merito; l'obbligo di regolarizzazione delle fatture e la verifica sostanziale della qualificazione sono questioni distinte.
- Il diritto dell'Unione consente agli Stati un margine discrezionale nella disciplina delle esenzioni per il gioco; pertanto la normativa nazionale che riserva la raccolta a concessionari può essere compatibile con il diritto UE se motivata da esigenze di tutela e controllo.
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