Cassazione Penale, Sentenza n. 13817/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Piacenza che, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., aveva annullato il decreto di sequestro preventivo e la convalida del GIP relativi alla somma di euro 6.100,00. Il pubblico ministero ha proposto ricorso con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 322 c.p.p. con riferimento alla formazione del cosiddetto "giudicato cautelare" (preclusione endo-processuale): il PM sostiene che l'annullamento del primo sequestro era dovuto a vizio formale e che quindi non opererebbe la preclusione che impedisce una nuova misurazione cautelare; (2) errata esclusione della utilizzabilità e della valutazione, in sede di riesame, degli elementi probatori prodotti dal PM all'udienza camerale successiva (in particolare informativa del 19/12/2022), con la censura che il Tribunale ha limitato l'esame alle sole risultanze già valutate dal giudice cautelare senza motivare sulla novità e idoneità degli ulteriori elementi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo e lo ha annullato con rinvio al Tribunale di Piacenza per nuovo esame. Sul primo motivo ha invece rigettato le censure: ha accolto la correttezza del ragionamento del Tribunale territoriale circa la preclusione endo-processuale ("ne bis in idem cautelare"), osservando che il PM non aveva impugnato la parte dell'ordinanza del riesame che aveva ritenuto l'insussistenza del fumus e che, pertanto, quella decisione non poteva essere riesaminata in assenza di quid novi. Tuttavia la Cassazione ha censurato il Tribunale perché non ha esaminato né motivato in ordine agli elementi probatori prodotti all'udienza camerale; la Corte ha precisato che la preclusione non opera automaticamente sui nuovi elementi probatori riferibili alle questioni decise e che il Tribunale doveva valutare e motivare specificamente l'idoneità intrinseca della novità probatoria. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata con rinvio limitatamente alla mancata valutazione dei nuovi elementi e confermata per il resto.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame da parte del tribunale; usata per inquadrare l'azione del Tribunale di Piacenza quale giudice del riesame.
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla formazione del "giudicato cautelare" o, più correttamente, della preclusione endo-processuale; la Corte distingue tra preclusione su questioni già decise e possibilità di rinnovare la domanda cautelare in presenza di "quid novi" o di vizi puramente formali.
art. 240-bis cod. pen.
Riferimento normativo invocato nel decreto di sequestro preventivo, indicato come norma nella quale il PM ha fondato il nuovo provvedimento di sequestro; la questione era se potesse essere applicata dopo annullamento precedente.
art. 85 d.P.R. n. 309/1990
Norma del testo unico stupefacenti richiamata come fondamento del sequestro; citata insieme ad art. 240-bis per giustificare il nuovo sequestro.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'utilizzabilità dei mezzi di prova e alla loro valutazione; la Corte richiama l'esigenza di motivazione specifica circa l'idoneità degli elementi di novità.
art. 311 cod. proc. pen.
Norma relativa al termine di dieci giorni per impugnare in materia di misure cautelari personali; la Corte precisa che non si applica alle misure reali oggetto del caso.
art. 325 cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale in materia di misure cautelari reali; la Corte chiarisce che il termine di impugnazione è quello ordinario di cui all'art. 585 c.p.p.
art. 585 c.1 lett. a) cod. proc. pen.
Individua il termine ordinario di quindici giorni per impugnare le decisioni adottate in camera di consiglio; la Corte lo applica al termine di impugnazione nel caso di misure reali.
art. 309 e 310 cod. proc. pen.
Richiamati come possibili fonti di pronunce che, se non impugnate, concorrono alla formazione della preclusione endo-processuale.
art. 321 c.3-bis e 3-ter cod. proc. pen.
Riferimento alla convalida del sequestro preventivo e alla diversa portata rispetto alla convalida del sequestro probatorio; la Corte sottolinea che le diverse scansioni procedimentali richiedono una diversa valutazione della rilevanza dei nuovi elementi probatori.
art. 355 c.2 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la convalida del sequestro probatorio d'iniziativa della P.G.; citata per evidenziare la distinzione rispetto alla convalida del sequestro preventivo.
art. 648-quater cod. pen.
Richiamata nella giurisprudenza citata (Amoruso) come esempio di ipotesi in cui la Corte ha applicato i principi di preclusione in materia di misure reali (confisca/provento del reato).
Massime di principio
- La "preclusione endo-processuale" (talvolta definita "giudicato cautelare") impedisce la mera reiterazione della stessa domanda cautelare basata sugli stessi elementi già valutati, salvo che sussista un "quid novi" rilevante o che l'annullamento precedente sia dovuto a vizi formali che non incidono sul fumus del reato.
- Se un provvedimento di annullamento è fondato su ragioni formali, il pubblico ministero può proporre un nuovo provvedimento cautelare purché sostenga fatti o elementi nuovi che giustifichino la rinnovazione della valutazione; l'esistenza di novità deve essere specificamente valutata e motivata dal giudice.
- La preclusione non opera automaticamente rispetto a elementi probatori sopravvenuti o non esaminati: il giudice del riesame (o dell'impugnazione) deve esaminare e motivare compiutamente l'idoneità intrinseca degli elementi di novità rispetto alla gravità indiziaria.
- La distinzione tra sequestro probatorio e sequestro preventivo (e tra le rispettive convalide) è rilevante: le diverse fasi procedimentali possono mutare la portata del devoluto e dell'esame probatorio consentito in sede di riesame.
- In materia di misure reali il termine per proporre ricorso per cassazione è quello ordinario di 15 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p. (per decisioni adottate in camera di consiglio), non il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 c.p.p. per le misure cautelari personali.
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