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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2749/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 20/04/2021 con cui il G.i.p., in sede di rinvio dalla Cassazione, ha rideterminato la pena a seguito della pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale n.40/2019 sull'art.73 DPR 309/90. Contestava l'incompatibilità del giudice che aveva già dichiarato l'inammissibilità della stessa istanza con provvedimento del 20/12/2019 (art.34 c.p.p.), chiedeva in subordine la sollevazione di questione di legittimità costituzionale degli artt.34 comma 1 e 665 comma 1 c.p.p. in rapporto all'art.111 Cost. e all'art.6 CEDU e lamentava l'omessa motivazione del calcolo della riduzione di pena di 2 mesi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura di incompatibilità: la precedente pronuncia di inammissibilità 'de plano' ai sensi dell'art.666, comma 2 c.p.p. non impedisce allo stesso giudice di pronunciarsi nuovamente sul rinvio; eventuali cause di incompatibilità vanno sollevate con la procedura di ricusazione (art.37 c.p.p.) e la violazione del dovere di astensione non determina la nullità generale ex art.178 lett. a) c.p.p. Quanto alla rideterminazione della pena, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente rideterminato la parte di pena riferibile al reato oggetto della sentenza del 15/01/2015 e che il motivo relativo alla motivazione fosse generico e privo di elementi concreti. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Usato per motivare l'inammissibilità 'de plano' dell'istanza in prima battuta; la Corte ha ritenuto che una decisione di inammissibilità fondata su tale norma non impedisce allo stesso giudice di giudicare nuovamente in sede di rinvio.

  • art. 34 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per censurare l'incompatibilità/obbligo di astensione del giudice; la Corte ha precisato che la presunta incompatibilità o la violazione del dovere di astensione non produce automaticamente la nullità del provvedimento, essendo invece rimessa alla procedura di ricusazione.

  • art. 37 c.p.p.

    Richiamata indirettamente quale procedura corretta per far valere la ricusazione del giudice; la Corte sottolinea che chi invoca incompatibilità doveva proporre la ricusazione nei termini e modi previsti da questa norma.

  • art. 178, lett. a) c.p.p.

    La Corte distingue il difetto di capacità del giudice che determina nullità (art.178 lett. a) da situazioni di astensione/incompatibilità che sono rimediate attraverso la ricusazione e non producono nullità automatica.

  • art. 665 c.p.p. (richiamato nella questione)

    Richiamato dal ricorrente nella censura di incostituzionalità congiunta ad art.34; la Corte non ha accolto la questione, ritenendola irrilevante o manifestamente infondata nel caso concreto.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Citate nella prospettata questione di legittimità costituzionale (sulla necessità di astensione del giudice dell'esecuzione che abbia già deciso in precedenti gradi); la Corte ha considerato la questione manifestamente infondata e non rilevante per il caso concreto.

  • DPR 309/1990, art. 73 (richiamato dalla Corte cost.) e Corte costituzionale n.40/2019

    La declaratoria di incostituzionalità di questa norma ha prodotto la richiesta di rideterminazione della pena; la pronuncia aveva effetti temporali e sulla porzione di pena riferita ai reati coperti dalla norma incostituzionale, motivo per cui è stata disposta la rideterminazione.

Massime di principio

  • La partecipazione del medesimo giudice a un primo provvedimento che dichiari l'inammissibilità dell'istanza (ad es. ai sensi dell'art.666 c.p.p.) non costituisce automaticamente motivo di nullità se lo stesso giudice decide nuovamente in sede di rinvio: la questione di incompatibilità va proposta mediante ricusazione (art.37 c.p.p.).
  • La violazione dell'obbligo di astensione/incompatibilità non determina di per sé la nullità del provvedimento (art.178 lett. a) c.p.p.); è rimesso alla parte interessata attivare la procedura di ricusazione nei termini previsti.
  • In caso di rinvio per rideterminazione della pena dopo una pronuncia di incostituzionalità, il giudice deve rideterminare la pena limitatamente alla porzione influenzata dalla norma annullata; le critiche generiche prive di elementi concreti sulla determinazione della pena sono inammissibili.
  • Se si intende contestare l'imparzialità o l'incompatibilità del giudice, è necessario usare la procedura specifica (ricusazione) e produrre elementi concreti; eccezioni generiche o dedotte tardivamente rischiano di essere respinte.
  • Le questioni di legittimità costituzionale o di violazione della Convenzione (art.6 CEDU) devono essere fondate e rilevanti per il caso concreto; la Corte può dichiararle manifestamente infondate se non sussistono elementi sufficienti.

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