Sentenza del 26/02/2019 n. 1090 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - Incompetenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl gravame è stato respinto. La riassunzione rituale davanti alla Commissione Tributaria indicata come competente ha reso definitivamente incontestabile la competenza del nuovo giudice e, conseguentemente, non era più possibile impugnare utilmente la precedente dichiarazione di incompetenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della dichiarazione di incompetenza della Commissione Tributaria Provinciale originariamente adita. Il contribuente aveva ritualmente riassunto il processo davanti alla Commissione indicata come competente, ma aveva anche impugnato la pronuncia con cui il primo giudice aveva negato la propria competenza. Ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 5, del d.lgs. 546/1992, la riassunzione determina l'incontestabilità sia dell'incompetenza del giudice originario sia della competenza del giudice davanti al quale il processo è stato riassunto.
Norme richiamate
Art. 5, commi 3 e 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ove il processo venga ritualmente riassunto a norma del comma 5, la sentenza che dichiara l'incompetenza rende incontestabile sia tale incompetenza sia la competenza del giudice in essa indicato.
La riassunzione tempestiva e rituale davanti al giudice indicato come competente consolida definitivamente la competenza di quest'ultimo e impedisce di contestare nuovamente la competenza del giudice originario o di quello designato.
Massime di principio
- Quando un giudice tributario dichiara la propria incompetenza e indica il giudice competente, la parte deve riassumere il processo davanti a quest'ultimo secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
- La riassunzione non è compatibile, sul piano pratico, con la contestazione successiva della competenza indicata nella sentenza: una volta effettuata ritualmente, la competenza del nuovo giudice diventa incontestabile.
- La parte che intenda contestare la dichiarazione di incompetenza deve valutare il rischio di riassumere il processo, poiché la riassunzione può comportare l'accettazione definitiva della competenza del giudice indicato.
- La decisione riguarda la competenza processuale e non implica necessariamente una valutazione sul merito della pretesa tributaria.
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