Sentenza n. 555/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 152/2025 del Tribunale di Avezzano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.03.2025 in materia di Bonus Carta Elettronica del Docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Avezzano che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per due annualità, per complessivi 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Avezzano, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto, quale docente con contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro previsto per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, mediante attribuzione della Carta elettronica del docente per due annualità, oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero per l'esecuzione. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell'amministrazione e ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di eseguire il giudicato, la condanna al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza nei confronti di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., e ha verificato il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento, il Tribunale ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante attribuzione del beneficio riconosciuto e pagamento delle somme dovute. Ha imposto il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non possono impedire l'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lettera d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lettera e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al decisum per il caso concreto.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiararne l'obbligo di esecuzione integrale, assegnando un termine per provvedere e verificando previamente il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con un termine successivo e subordinato all'inutile scadenza di quello assegnato all'amministrazione, per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato.
- Nell'esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi; il commissario deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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