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Sentenza

Sentenza del 28/02/2019 n. 1279 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

LIQUIDAZIONE IMPOSTA- ART 36BIS D.P.R. 600/73- CONTROLLO AUTOMATICO- CORREZIONE- LIMITATO A ERRORI MATERIALI E DI CALCOLO.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'utilizzo della procedura automatizzata prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per trasformare automaticamente una voce di credito risultante dalla dichiarazione in una voce di debito. Secondo la censura, il controllo automatizzato può riguardare esclusivamente errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente o dal sostituto d'imposta, mentre non può comportare il disconoscimento sostanziale di un credito o l'anticipata richiesta di pagamento di un'imposta che potrebbe essere compensata o utilizzata in futuro.

La decisione

La decisione ha ritenuto illegittimo l'operato dell'Ufficio. È stato affermato che il potere di liquidazione automatica è limitato alla correzione di errori materiali e di calcolo e non consente la conversione automatica di un credito in un debito. Il disconoscimento del credito avrebbe dovuto essere effettuato mediante un diverso procedimento, rispettoso delle garanzie procedimentali previste dalla legge. Ne consegue l'illegittimità del ricorso alla procedura automatizzata e dell'iscrizione a ruolo effettuata senza il rispetto delle regole procedimentali.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Il potere degli uffici è limitato alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti o dai sostituti d'imposta.

    La norma consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni soltanto per verificare e correggere errori immediatamente rilevabili dalla dichiarazione o dai dati disponibili, senza svolgere valutazioni sostanziali sul diritto del contribuente a un credito.

  • Art. 36-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973

    La disposizione è stata interpretata come limite procedurale al potere dell'Amministrazione finanziaria: il controllo automatizzato non può essere utilizzato per trasformare un credito dichiarato in un debito quando sia necessario un accertamento del diritto sostanziale.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis può correggere errori meramente materiali, aritmetici o di trascrizione, ma non può sostituire un accertamento ordinario quando l'Ufficio deve valutare l'esistenza o la spettanza di un credito.
  • La semplice contestazione o disconoscimento di un credito non autorizza automaticamente l'Amministrazione a iscrivere a ruolo un debito corrispondente, soprattutto quando il credito potrebbe essere utilizzato in compensazione o riportato a periodi successivi.
  • Quando la contestazione richiede un'analisi giuridica o documentale della posizione del contribuente, deve essere seguito un procedimento idoneo a garantire il contraddittorio e le altre garanzie procedimentali previste dalla legge.
  • Un'iscrizione a ruolo fondata su un controllo automatizzato eccedente i limiti dell'art. 36-bis può essere contestata per difetto di potere o violazione del procedimento, con possibile annullamento della pretesa.

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