Ordinanza n. 145/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento del Questore della Provincia di Genova n.-OMISSIS-, con cui è stato disposto a carico del ricorrente il divieto di accesso, per la durata di anni 3 (tre), a tutti gli impianti sportivi e alle aree limitrofe, inclusi lo Scalo Marittimo e Aereo di Genova; b) del provvedimento dell'Ufficio Polizia di Frontiera di Genova Prot. N. -OMISSIS-del 2/2/2026, notificata in pari data, con cui si dispone la sospensione del permesso di accesso del ricorrente alle -OMISSIS-fino al 28/01/2029; c) del provvedimento della Questura di Genova - Divisione Anticrimine Prot.-OMISSIS- del 19/02/2026, con cui è stata rigettata l'istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; d) del provvedimento definitivo di diniego di accesso adottato dall'Autorità di Sistema Portuale, ove esistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO sportivo triennale, provvedimento della Polizia di Frontiera che ha sospeso il permesso di accesso all’area portuale, provvedimento inibitorio dell’Autorità di Sistema Portuale e diniego di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore portuale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti adottati dopo fatti minacciosi e violenti contestati in occasione di un incontro calcistico nelle vicinanze dello stadio Ferraris. In particolare, il Questore ha disposto un DASPO sportivo della durata di tre anni, con divieto di accesso agli impianti sportivi e alle aree limitrofe, nonché limitazioni al transito e alla sosta in determinati luoghi, inclusi aeroporti, stazioni e vie pubbliche. La Polizia di Frontiera ha inoltre inibito l’accesso del ricorrente all’area portuale sulla base di verifiche di sicurezza effettuate ai sensi del Piano Nazionale di Sicurezza Marittima, impedendogli di raggiungere il luogo di lavoro presso la compagnia portuale CULMV. È stato altresì impugnato il provvedimento inibitorio dell’Autorità di Sistema Portuale e il rigetto dell’istanza di riesame. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, almeno nella parte incidente sull’accesso all’area portuale, sulla possibilità di raggiungere il luogo di lavoro e sul transito nelle aree indicate. Il Tribunale ha rilevato, ai fini cautelari, la giovane età, l’importanza dell’attività lavorativa per il reinserimento sociale e l’assenza di diretta attinenza dei fatti contestati con l’area portuale. Sono rimaste impregiudicate le eccezioni preliminari del Ministero, tra cui quella relativa alla mancata impugnazione del provvedimento di riesame della Polizia di Frontiera del 9 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare limitatamente agli effetti dei provvedimenti che impedivano al ricorrente di accedere e transitare nell’area portuale ove svolge l’attività lavorativa, e ha sospeso tali effetti per il tempo necessario allo svolgimento dell’impiego presso la CULMV. La decisione è fondata sul periculum in mora derivante dall’impossibilità di lavorare e sulla ponderazione tra libertà di circolazione e di lavoro, esigenze di reinserimento sociale e tutela della pubblica sicurezza. Gli ulteriori effetti del DASPO e degli altri provvedimenti sono rimasti fermi, poiché ritenuti spazialmente e temporalmente delimitati; per l’accesso all’abitazione in coincidenza con gli eventi sportivi il ricorrente potrà eventualmente chiedere specifiche autorizzazioni in deroga alla Questura. Il TAR ha inoltre precisato che la Polizia di Frontiera conserva il potere di riesaminare i propri atti alla luce della sopravvenuta revoca, da parte del GIP, delle misure cautelari penali precedentemente applicate, ove tali misure costituiscano il presupposto dell’atto amministrativo. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo; è stata fissata l’udienza pubblica del 19 maggio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti cautelari e ha disposto la sospensione parziale degli atti.
art. 6, commi 1-a) e 1-c), l. 401/1989
Costituisce la base normativa del DASPO sportivo adottato dal Questore.
art. 4.3.2-b) del Piano Nazionale di Sicurezza Marittima
È stato richiamato quale fondamento delle verifiche di sicurezza e del provvedimento della Polizia di Frontiera che ha inibito l’accesso all’area portuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile può sussistere quando un provvedimento di pubblica sicurezza impedisce al destinatario di raggiungere il luogo di lavoro, incidendo concretamente sulla libertà di lavoro e sulle prospettive di reinserimento sociale.
- Nel bilanciamento cautelare tra esigenze di pubblica sicurezza e libertà di circolazione e di lavoro, il giudice può sospendere selettivamente gli effetti dell’atto nella sola parte eccedente quanto necessario, mantenendo ferme le restanti limitazioni spaziali e temporali.
- La sospensione cautelare dell’accesso a un’area portuale può essere disposta quando i fatti posti a fondamento della misura non risultano direttamente collegati a tale area e il divieto determina l’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa, ferma la valutazione piena della legittimità dell’atto nel merito.
- La sopravvenuta revoca delle misure cautelari penali assunte quale presupposto di un provvedimento amministrativo di sicurezza può giustificare il riesame d’ufficio dell’atto da parte dell’amministrazione competente, senza determinare automaticamente, nella fase cautelare, l’annullamento del provvedimento.
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