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Sentenza

Sentenza n. 16597/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’annullamento - decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. in data 15 settembre 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; - decreto del Ministro della salute, del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. 26 ottobre 2022 n. 251, recante «Linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; - per quanto occorrer possa, dell’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 7 novembre 2019, della circolare del Ministero della salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante «Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78», l’intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022 e l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 settembre 2022; - determinazione dirigenziale della regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 recante «Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125»; - per quanto occorrer possa, della nota prot. 13/12/2022.1226260 U., con cui la regione ha comunicato l’adozione della suindicata determinazione; - decreto dirigenziale della regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022 recante «Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis d.l. 78/2015» e di tutti i relativi allegati; - per quanto occorrer possa, della comunicazione del 20 dicembre 2022, con cui la Toscana ha notificato all’odierna ricorrente il suindicato provvedimento e la «Nota esplicativa sulle modalità di calcolo» trasmessa dalla regione Toscana in data 18 novembre 2022; - decreto dirigenziale della regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 recante «Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi» e tutti i relativi allegati; - per quanto occorrer possa, della nota di Azienda zero del 7 dicembre 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202307019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando l'inequivocabile manifestazione di volontà della ricorrente di non proseguire il giudizio, motivata dalla definizione della pendenza debitoria in base alla disciplina sopravvenuta. Le spese sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali e determinazioni regionali di certificazione e ripartizione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nell'ambito del pay-back sanitario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto al TAR ai sensi dell'art. 48 c.p.a., chiedendo l'annullamento dei decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, delle determinazioni regionali di Emilia-Romagna, Toscana e Veneto relative alle quote di ripiano per il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e degli atti presupposti e connessi. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Prima dell'udienza, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, poiché la pendenza debitoria era stata definita in base alla disciplina sopravvenuta di cui all'art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025.

Norme richiamate

  • art. 48 c.p.a.

    La società ricorrente impugnava, con ricorso straordinario successivamente trasposto dinanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 48 c.p.a., le determinazioni relative al c.d. pay-back sanitario.

    La norma è richiamata quale fondamento della trasposizione al TAR del ricorso straordinario; non è oggetto di ulteriore interpretazione.

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    In vista dell’udienza del 9 ottobre 2026, il procuratore di parte ricorrente depositava (l’8 settembre 2026) una nota con la quale rappresentava la sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio, attesa la definizione della pendenza debitoria in base alla sopravvenuta disciplina normativa (art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. dalla l. 8 agosto 2025, n. 118): su tali basi il Collegio tratteneva la causa per la decisione.

    La disciplina sopravvenuta ha definito la pendenza debitoria della ricorrente e ha costituito la ragione della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • La dichiarazione inequivocabile della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione, quando fondata sulla sopravvenuta definizione della controversia sostanziale, comporta l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàFarmaci e dispositivi
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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