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Sentenza

Sentenza n. 449/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. DRG011/101 del 1.9.2023 con la quale la Regione Abruzzo – Direzione Generale – Servizio PNRR, Aree Interne – Restart e Certificazione, ha disposto nei confronti della società ricorrente la revoca del contributo concesso in applicazione del Bando “Fare Centro – Il rientro delle attività produttive nei centri storici”, nonché di tutti gli atti presupposti 2 e consequenziali con particolare riguardo alla nota 1.12.2022 del Dipartimento Presidenza della Regione Abruzzo con la quale è stata respinta la richiesta di rimessione in termini e della nota della medesima Autorità in data 17.6.2023 con la quale è stato assegnato alla Ditta un termine perentorio per la trasmissione della documentazione relativa all’attività svolta ai fini dell’erogazione del saldo del contributo.

Giustizia amministrativa202300350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del contributo regionale concesso nell'ambito del bando "Fare Centro – Il rientro delle attività produttive nei centri storici", con richiesta di restituzione dell'anticipo erogato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto un contributo regionale per la ristrutturazione di un immobile destinato ad attività alberghiera, di ristorazione e di bar. Il termine per la realizzazione del progetto era stato prorogato al 6 dicembre 2020. La società sosteneva di non aver potuto completare l'intervento a causa della mancata realizzazione, da parte del Comune interessato, delle opere di urbanizzazione necessarie per l'allacciamento alla rete idrica, e aveva chiesto la proroga o la rimessione in termini. La Regione aveva respinto tale richiesta, avviato il procedimento di revoca e, dopo un controllo in loco che aveva accertato la mancata realizzazione del progetto, disposto la revoca del contributo ai sensi dell'art. 27, comma 6, del bando, in relazione alle cause previste dall'art. 26, comma 1, lett. c) e n), consistenti nella mancata conclusione del progetto entro il termine stabilito e nell'omessa trasmissione della documentazione finale entro il termine assegnato. La ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, per erronea individuazione del termine di ultimazione del progetto, con travisamento dei fatti ed erroneo presupposto; 2) erronea applicazione dell'art. 27, comma 6, in relazione all'art. 26, comma 1, lett. c) e n), del bando, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneo presupposto, oltre alla tardività della determinazione regionale dopo un comportamento asseritamente silente dell'amministrazione. La Regione eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla proroga del termine, alle cause del mancato completamento del progetto e alla tardività dell'azione amministrativa. Il giudice ha ritenuto che la revoca fosse fondata esclusivamente sull'accertamento di inadempimenti della beneficiaria rispetto agli obblighi assunti con l'accettazione del contributo e previsti dal bando: mancata realizzazione del progetto entro il termine e mancata trasmissione della documentazione finale. Non si trattava, invece, di annullamento o revoca in autotutela per vizi originari di legittimità, né di una rivalutazione discrezionale dell'interesse pubblico o di un sopravvenuto contrasto dell'intervento con l'interesse pubblico. La controversia riguardava quindi la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e una posizione di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha precisato che la qualificazione formale dell'atto come revoca, decadenza o risoluzione non è decisiva quando il provvedimento accerta l'inadempimento del beneficiario. È stata ammessa la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario mediante translatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 2, d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020

    La disposizione era invocata dalla ricorrente per sostenere una diversa individuazione del termine di ultimazione del progetto, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 26, comma 1, lett. c) e n), Bando "Fare Centro"

    Prevede, secondo quanto riportato nella sentenza, cause di revoca totale del contributo rispettivamente per la mancata conclusione del progetto entro il termine stabilito e per l'omessa trasmissione della documentazione finale entro i termini assegnati.

  • art. 27, comma 6, Bando "Fare Centro"

    È la disposizione del bando sulla quale la Regione ha fondato la revoca del contributo per gli inadempimenti della beneficiaria.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario mediante translatio iudicii dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla revoca o al recupero di un contributo pubblico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando l'amministrazione accerta l'inadempimento del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla legge, dal bando o dal provvedimento di concessione, anche se l'atto è formalmente denominato revoca, decadenza o risoluzione.
  • La fase successiva alla concessione del contributo, nella quale l'amministrazione verifica l'adempimento delle condizioni cui è subordinata la conservazione o l'erogazione del beneficio, attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e radica, di regola, una posizione di diritto soggettivo del beneficiario.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la controversia riguarda la fase anteriore alla concessione del beneficio, caratterizzata da valutazioni discrezionali sull'an, sul quid o sul quomodo dell'erogazione, oppure quando il finanziamento sia annullato per vizi originari di legittimità o revocato per un sopravvenuto contrasto con l'interesse pubblico, e non per inadempimenti del beneficiario.
  • Le contestazioni riguardanti il termine di realizzazione del progetto, l'applicabilità di proroghe, le cause del mancato adempimento e la tempestività della documentazione finale, quando incidono sulla verifica degli obblighi assunti dal beneficiario, appartengono alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e devono essere sottoposte al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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