Ordinanza n. 1478/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sezione prima, n.-OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che aveva respinto la domanda di sospensione dell'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il privato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione dell'atto di demolizione. La contestazione cautelare si fondava sull'assunto che il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara e la nota della Procura della Repubblica al Comune ostacolassero l'ottemperanza all'ordinanza di demolizione. Il giudizio riguardava quindi, nella fase cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris e l'incidenza del sequestro penale sulla possibilità di eseguire spontaneamente la demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la valutazione del TAR. A un primo sommario esame, il decreto di sequestro preventivo del 21 marzo 2024 appariva riguardare soltanto i rifiuti pericolosi e il terreno sul quale insistevano, non il manufatto oggetto dell'ordinanza di demolizione. Di conseguenza, il sequestro non impediva all'interessato di ottemperare all'ordinanza demolitoria. Anche a prescindere dalla nota della Procura del 5 novembre 2025, non emergevano concreti elementi di fumus boni iuris. Non è stata espressamente svolta una distinta valutazione del periculum in mora. Le spese del grado cautelare sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 2.000, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del TAR.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamati quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento UE 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte appellante mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mera esistenza di un sequestro preventivo penale non impedisce l'ottemperanza a un'ordinanza di demolizione quando, sulla base del contenuto del decreto, il sequestro riguarda soltanto rifiuti pericolosi e il terreno interessato, ma non il manufatto da demolire.
- La sospensione cautelare non può essere accordata in assenza di concreti elementi di fumus boni iuris; tale valutazione può fondarsi sull'esame prima facie del contenuto e dell'ambito oggettivo del provvedimento di sequestro penale.
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