Cassazione Penale, Ordinanza n. 33087/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equo tale importo in considerazione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, deducendo un unico motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il motivo è affetto da genericità assoluta: il ricorso non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale viene ritenuta congruamente motivata sul punto, e non indica neppure quali sarebbero gli evidenti vizi logici della motivazione censurata.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; una censura meramente assertiva o apodittica è inammissibile per genericità assoluta.
- Quando la sentenza di merito contiene una motivazione congrua sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, il ricorso deve indicare in modo puntuale gli specifici vizi logici o giuridici denunciati, non essendo sufficiente una contestazione generica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nella misura determinata discrezionalmente dalla Corte entro i limiti di legge.
Come è indicizzato
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