Sentenza n. 4962/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento 1) del provvedimento con cui la commissione esaminatrice degli esami di avvocato - sottocommissione n. 5 presso la Corte d’appello di Milano ha attribuito alla ricorrente il voto di 12/30 nella prova scritta di diritto penale, ritenendola conseguentemente non idonea all’ammissione alla prova orale per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense trasmesso mediante la «comunicazione n. 6», caricata il 10 aprile 2025 sulla pagina web riservata del candidato e letta in data 12 aprile 2025, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta n. 339 e la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - sessione 2024; 2) del verbale n. 5 del 21 gennaio 2025 della sottocommissione n. 5 presso la Corte d’appello di Milano esaminatrice degli esami di avvocato - sessione 2024, nella parte relativa all’elaborato contenuto nella busta contraddistinta al n. 339; 3) dei criterî di correzione cosí come definiti nel verbale n. 2 del 5 dicembre 2024 della commissione presso il Ministero della giustizia per l’esame di avvocato - sessione 2024, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di motivazione ulteriore rispetto al mero voto numerico; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione del voto di 12/30 nella prova scritta di diritto penale e conseguente non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, nonché verbale di correzione e criteri di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il voto numerico di 12/30 attribuito dalla sottocommissione esaminatrice alla prova scritta di diritto penale e la conseguente esclusione dalla prova orale dell'esame di abilitazione forense, contestando anche il verbale relativo alla correzione dell'elaborato e i criteri nazionali nella parte in cui non imponevano una motivazione ulteriore rispetto al voto numerico. Ha dedotto: insufficienza della motivazione, poiché il giudizio si sarebbe esaurito nel voto numerico; disparità di trattamento rispetto a candidati ammessi all'orale nonostante avessero prospettato soluzioni ritenute analoghe; contraddittorietà della valutazione rispetto ai criteri di correzione nazionali, anche sulla base di un parere tecnico redatto da un professore ordinario di diritto penale; lesione del diritto di difesa, asseritamente compromesso dall'assenza di una motivazione analitica; violazione del diritto a una buona amministrazione e a comprendere le ragioni della decisione. È stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale della disciplina applicata.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo congiuntamente infondate tutte le censure. Ha affermato che, per la sessione 2024, il voto numerico costituisce modalità adeguata e sufficiente di motivazione del giudizio di correzione degli elaborati dell'esame di abilitazione forense, in conformità alla disciplina vigente e al consolidato orientamento dell'Adunanza plenaria e della Corte costituzionale. Ha escluso che tale indirizzo sia stato superato dal mutamento delle modalità concrete di svolgimento degli esami o dal quadro fattuale e giuridico prospettato dalla ricorrente. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, anche alla luce del precedente della Corte costituzionale e della discrezionalità spettante al legislatore nel prolungamento del regime transitorio previsto dall'art. 49 l. 247/2012. La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché richiede l'assoluta identità delle situazioni comparate, non dimostrata, e perché non può comunque invocarsi quale parametro di legittimità il trattamento più favorevole eventualmente riconosciuto illegittimamente ad altri candidati. Il giudice ha inoltre rilevato che la valutazione dell'elaborato è globale e non dipende soltanto dall'individuazione della soluzione corretta. La valutazione della commissione costituisce esercizio di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza. Nel caso concreto, l'elaborato non aveva affrontato chiaramente tutti i passaggi problematici della traccia, tra cui la questione della condotta volontaria qualificabile come lesioni, ed era risultato prevalentemente teorico, anziché strutturato come atto processuale difensivo. Tali carenze erano coerenti con i criteri di correzione relativi a chiarezza, logicità, completezza, rigore metodologico, coerenza con la traccia e padronanza delle tecniche di persuasione. Il TAR ha precisato che tale rilievo non comportava sostituzione alla commissione, ma costituiva un controllo meramente confutativo sulla non manifesta irragionevolezza dell'esercizio del potere tecnico-discrezionale. È stato infine ritenuto irrilevante il parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, non potendo il giudice sostituire alla valutazione della commissione quella di un esperto esterno, salvo il caso residuale dell'abnormità, non ravvisato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
r.d. 27 novembre 1933, n. 1578
La disciplina dell'esame di abilitazione forense vigente per la sessione 2024 consente che il giudizio sugli elaborati sia espresso mediante voto numerico.
r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
In combinato con il r.d. n. 1578/1933, costituisce la disciplina applicabile alla sessione 2024 e non impone una motivazione ulteriore rispetto al voto numerico.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione del giudizio di correzione è soddisfatto dal voto numerico, quando riferito alla scala di valori e ai criteri di valutazione applicabili.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento non impongono una motivazione discorsiva ulteriore e risultano compatibili con l'uso del voto numerico, anche per la sua standardizzazione e immediata percepibilità.
art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
Il regime transitorio della nuova disciplina dell'esame forense può essere prorogato dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità, senza che il prolungamento sia di per sé costituzionalmente illegittimo.
d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15
Ha ulteriormente prorogato il regime transitorio previsto dall'art. 49 l. n. 247/2012; tale proroga non è stata ritenuta, di per sé, motivo di illegittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, per la sessione 2024 disciplinata dai r.d. n. 1578/1933 e n. 37/1934, il voto numerico costituisce motivazione sufficiente del giudizio di idoneità o non idoneità dell'elaborato, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore.
- La valutazione degli elaborati in una procedura di abilitazione professionale esprime discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità, irragionevolezza o abnormità, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella della commissione.
- La valutazione dell'elaborato d'esame deve essere globale e può legittimamente considerare, oltre alla soluzione prospettata, la completezza nell'affrontare i passaggi problematici della traccia, la coerenza con il tipo di atto richiesto, il rigore metodologico, la chiarezza e la padronanza delle tecniche argomentative.
- La disparità di trattamento nelle procedure valutative presuppone l'assoluta identità delle situazioni poste a confronto; inoltre, il candidato non può ottenere l'annullamento del proprio giudizio invocando il trattamento più favorevole eventualmente riservato illegittimamente ad altri.
- Un parere pro veritate redatto da un esperto esterno non può sostituire la valutazione della commissione esaminatrice e non è idoneo a confutare il giudizio tecnico, salvo che questo risulti abnorme o affetto dai vizi propri del sindacato di legittimità.
- Il prolungamento legislativo del regime transitorio dell'esame di abilitazione forense rientra nella discrezionalità del legislatore e non determina, per il solo fatto della proroga, un'illegittimità costituzionale.
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