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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-552/16

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 novembre 2017. — «Wind Inovation 1» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Scioglimento di una società che comporta la sua cancellazione dal registro dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Obbligo di liquidare l’IVA sugli attivi esistenti e di versare l’IVA liquidata allo Stato – Mantenimento o modifica della legge esistente alla data di adesione all’Unione europea – Articolo 176, secondo comma – Effetto sul diritto a detrazione – Articolo 168. — Causa C-552/16

Giurisprudenza europea62016CJ0552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha distinto tra ipotesi di cessazione effettiva dell’attività economica e ipotesi in cui la società, pur sciolta e in liquidazione, continui a operare. Nel primo caso, la normativa bulgara che impone la liquidazione dell’IVA sugli attivi esistenti è compatibile con la direttiva IVA; nel secondo, l’obbligo di versare effettivamente tale imposta come condizione per la detrazione dell’IVA a monte è contrario all’articolo 168. La sentenza chiarisce che il diritto di detrazione resta ancorato all’esercizio di un’attività economica e non può essere limitato da un onere di pagamento che non è giustificato dall’esigenza di evitare consumi finali non tassati.

IVA: compatibilità con la direttiva 2006/112/CE della cancellazione obbligatoria dal registro IVA di una società sciolta e dell’obbligo di liquidare e versare l’IVA sugli attivi esistenti, specie quando l’attività economica prosegue in liquidazione

La questione giuridica

Se la direttiva IVA, in particolare gli articoli 168 e 176, osti a una normativa nazionale che, a seguito dello scioglimento giudiziale di una società, ne impone la cancellazione obbligatoria dal registro IVA con conseguente obbligo di liquidare l’IVA sugli attivi esistenti e di versarla allo Stato, e se tale obbligo possa costituire una condizione aggiuntiva che limita il diritto alla detrazione dell’IVA a monte, soprattutto quando la società continua a svolgere operazioni economiche durante la liquidazione.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che l’articolo 176, secondo comma, della direttiva IVA non osta a una normativa nazionale che imponga, in caso di cancellazione obbligatoria dal registro IVA di una società sciolta con decisione giudiziaria, la liquidazione e il versamento dell’IVA sugli attivi esistenti, purché la società abbia cessato ogni attività economica; invece, se la società continua a svolgere operazioni economiche durante la liquidazione, l’articolo 168 della direttiva IVA osta a subordinare il diritto alla detrazione dell’IVA a monte al previo pagamento effettivo dell’IVA liquidata sugli attivi, perché ciò introduce una limitazione non consentita al diritto di detrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 18, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 176, secondo comma, direttiva 2006/112/CE

IVA e cancellazione obbligatoria dal registro IVA di una società sciolta

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Administrativen sad Sofia-grad, riguarda il regime bulgaro di cancellazione dal registro IVA di una società sciolta per decisione giudiziaria e le sue ricadute sul diritto di detrazione dell’imposta. Il caso offre alla Corte l’occasione di precisare il rapporto tra l’articolo 168 e l’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE, con particolare attenzione all’ipotesi in cui la società, pur in liquidazione, continui a svolgere attività economica.

Fatti e procedimento principale

La Wind Inovation 1 EOOD, società bulgara in liquidazione attiva nel settore dell’energia, era stata sciolta per decisione giudiziaria. In applicazione della normativa nazionale, l’amministrazione tributaria ha disposto la cancellazione della società dal registro IVA con effetto retroattivo alla data di iscrizione dello scioglimento nel registro delle imprese. La società, tuttavia, ha sostenuto di non aver cessato la propria attività e di continuare a svolgere operazioni economiche, tanto da presentare una nuova domanda di registrazione IVA.

La società ha inoltre liquidato l’IVA sugli attivi esistenti alla data dello scioglimento e ha incluso tale importo nella dichiarazione IVA. Contestando l’atto di cancellazione, ha adito il giudice nazionale, che ha dubitato della compatibilità del sistema bulgaro con il diritto dell’Unione.

Normativa nazionale rilevante

Il giudice del rinvio ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 106 ZDDS, che disciplina la cessazione della registrazione IVA;
  • l’articolo 107 ZDDS, che include tra i motivi di cancellazione obbligatoria lo scioglimento di una persona giuridica che svolge attività commerciale;
  • l’articolo 111 ZDDS, secondo cui alla data della cancellazione si considerano effettuate operazioni con gli attivi esistenti per i quali è stata detratta l’IVA a monte, con conseguente IVA dovuta;
  • l’articolo 76 ZDDS, che subordina il diritto a detrazione in caso di nuova registrazione al pagamento o compensazione dell’IVA liquidata alla cancellazione.

Secondo il giudice del rinvio, una disciplina sostanzialmente analoga era già presente nel diritto bulgaro anteriore al 1° gennaio 2007.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza se:

  • l’articolo 176, secondo comma, della direttiva IVA osti alla modifica normativa bulgara entrata in vigore il 1° gennaio 2007, nella parte in cui elimina la facoltà del liquidatore di mantenere la persona giuridica nel registro IVA fino alla cancellazione dal registro delle imprese;
  • la medesima direttiva osti alla cancellazione obbligatoria dal registro IVA quando il soggetto passivo continua ad essere parte di contratti validi, dichiara di non aver cessato l’attività e, per esercitare il diritto a detrazione in sede di nuova registrazione, deve prima versare effettivamente l’IVA liquidata sugli attivi esistenti;
  • in alternativa, sia possibile una compensazione tra l’IVA liquidata alla cancellazione e il credito IVA maturato con la nuova registrazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ha innanzitutto osservato che l’articolo 176, secondo comma, consente agli Stati membri che hanno aderito all’Unione dopo il 1° gennaio 1979 di mantenere le esclusioni dal diritto a detrazione esistenti alla data di adesione. Tuttavia, nel caso di specie, la normativa bulgara non introduceva un’esclusione dal diritto a detrazione in senso proprio, ma regolava il meccanismo di cancellazione dal registro IVA e i conseguenti obblighi di liquidazione dell’imposta sugli attivi.

La Corte ha quindi esaminato la questione alla luce dell’articolo 168 della direttiva IVA, ricordando che:

  • il diritto a detrazione è parte integrante del meccanismo dell’IVA;
  • esso non può essere limitato, se non nei casi espressamente previsti;
  • la neutralità dell’imposta impone che l’imprenditore sia sgravato dall’onere dell’IVA dovuta o assolta nell’ambito delle proprie attività economiche.

Richiamando l’articolo 18, lettera c), la Corte ha ribadito che gli Stati membri possono assimilare a una cessione a titolo oneroso il possesso di beni in caso di cessazione dell’attività economica imponibile, per evitare che beni che hanno consentito la detrazione diventino oggetto di consumo finale non tassato. Tale meccanismo, però, presuppone che l’attività economica sia effettivamente cessata.

Nel caso concreto, il giudice del rinvio aveva precisato che la società continuava a svolgere operazioni economiche e generava fatturato anche durante la liquidazione. In tale situazione, l’obbligo di liquidare l’IVA sugli attivi esistenti e di versarla allo Stato come condizione per la detrazione dell’IVA a monte non è giustificato dall’esigenza di prevenire un consumo finale non tassato. La Corte ha inoltre rilevato che imporre il previo pagamento effettivo dell’imposta crea un ostacolo ingiustificato alla detrazione, poiché costringe la società a immobilizzare risorse finanziarie e la pone in una posizione diversa rispetto ad altri operatori economici.

Decisione/dispositivo

La Corte ha quindi statuito che:

  • la direttiva 2006/112/CE non osta a una normativa nazionale che imponga la liquidazione e il versamento dell’IVA sugli attivi esistenti alla data dello scioglimento, purché la società abbia cessato ogni attività economica;
  • la direttiva IVA, e in particolare l’articolo 168, osta invece a una normativa che imponga tale pagamento anche quando la società, pur sciolta e in liquidazione, continui a svolgere operazioni economiche, subordinando così il diritto a detrazione al rispetto di un obbligo di versamento.

Principi affermati per la pratica

La sentenza chiarisce che il diritto a detrazione resta collegato all’effettivo esercizio di un’attività economica. Perciò, in presenza di attività ancora in corso, l’amministrazione non può subordinare la detrazione dell’IVA a monte al previo pagamento dell’IVA liquidata sugli attivi esistenti al momento dello scioglimento. Al contrario, quando l’attività è cessata, la normativa nazionale può legittimamente prevedere il trattamento come cessione assimilata e l’obbligo di versamento dell’imposta sugli attivi.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell'ivacancellazione dal registro ivaliquidazione societariafiscalità indiretta

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