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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8960/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello del 29/03/2018 che aveva confermato la condanna di Fabio Petroni per plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta (documentale e patrimoniale: cessioni/affitti di ramo d'azienda, contabilizzazioni di costi e pagamenti a favore di soggetti legati all'imputato), per aver causato il fallimento della TERRAVISION ROME AIRPORT s.c.a.r.l. e per altri atti distrattivi/di spoliazione. Le censure contestavano, tra l'altro: la qualificazione di "amministratore di fatto"; la configurabilità e la quantificazione della distrazione relativa al trasferimento del ramo d'azienda e alle fatture di "riaddebito costi" (sei fatture e successiva compensazione del 31/12/2010); la genericità dell'imputazione per bancarotta documentale; la mancata valutazione di elementi giustificativi (delegazioni di pagamento, meccanismi di ripartizione dei costi intra-gruppo, offerte di acquisto e utilità della prosecuzione aziendale); vizi nella quantificazione della pena e nella confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso "solo in parte fondato". Ha rigettato molte delle censure (confermando in gran parte le motivazioni di merito) ma ha annullato la sentenza limitatamente a talune imputazioni: in particolare ha annullato senza rinvio la parte relativa al capo d) (contabilizzazione/pagamenti relativi alle sei fatture di "riaddebito costi" e la compensazione del 31/12/2010) per vizio di motivazione e incertezza sull'inesistenza dell'obbligazione sottostante; ha altresì annullato la decisione sul capo b) (bancarotta documentale) nella parte connessa al capo d) e ha disposto il rinvio per nuovo esame per i capi interessati. Quanto al resto, la Cassazione ha confermato la qualificazione di amministratore di fatto di Petroni, la sussistenza di altri reati di bancarotta per distrazione (capo c) e capi e), f), g)) e la causazione dolosa del fallimento (capo i)), ha respinto le censure relative alla confisca e al trattamento sanzionatorio su larga parte dei capi. La sentenza di merito è stata quindi annullata limitatamente ai capi indicati e resta ferma per le restanti statuizioni; inoltre le statuizioni civili sono state revocate in relazione alla transazione comunicata dalla parte civile.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    richiamato in relazione alla richiesta di discussione orale; disciplina processuale emergenziale autorizzante l'udienza orale

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    richiamato come limite alla materia del ricorso (estensione dei motivi ammessi in cassazione)

  • legge fallimentare, art. 216

    norma sulla bancarotta fraudolenta per distrazione: valutata per le cessioni/affitti di ramo d'azienda e per la sottrazione di cespiti o valori che depauperano il patrimonio della fallita

  • legge fallimentare, art. 223

    norma sulla bancarotta fraudolenta documentale (e, nel secondo comma n.2, sulle operazioni dolose che cagionano il fallimento); la Cassazione ha esaminato la correttezza dell'imputazione documentale e il nesso con i fatti distrattivi

  • legge fallimentare, art. 219, primo comma

    riferita come aggravante legata all'entità del danno patrimoniale per la determinazione del trattamento sanzionatorio

  • codice penale, art. 133

    richiamato in tema di dosimetria della pena in relazione alla quantificazione delle circostanze attenuanti/aggravanti

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 274, art. 11

    norma sulla confisca del profitto del reato tributario: usata per valutare la confisca dei rami d'azienda ceduti

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

    richiamato nella doglianza difensiva circa la natura diretta o per equivalente della confisca nel caso di azienda ceduta per elusione fiscale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul tema

  • codice di procedura penale, art. 429

    invocato dalla difesa in relazione al vizio di determinazione dell'imputazione che avrebbe reso il decreto che dispone il giudizio non sufficientemente determinato

  • legge fallimentare, art. 87, comma 3

    richiamata per il principio che il fallito ha obbligo di verità circa la destinazione dei beni e che il mancato chiarimento può comportare conseguenze a carico dell'imprenditore

  • codice di procedura penale, art. 192

    citato nel quadro probatorio: le risultanze contabili vanno valutate con la ricerca della intrinseca attendibilità e la motivazione deve esplicitarne la valutazione

Massime di principio

  • In gruppi societari integrati il giudice valuta il ruolo di "dominant" concreto: anche se non si è amministratori formali, il controllo effettivo (conti correnti, direttive operative, nomina amministratori) può integrare l'amministratore di fatto e quindi responsabilità penale
  • La cessione o affitto di ramo d'azienda a soggetti riconducibili all'originario controllo, stipulata in prossimità dell'apertura di procedure concorsuali e con condizioni di favore, è un indizio forte di distrazione se determina l'impossibilità di garantire i creditori
  • Le operazioni di riaddebito intra-gruppo (fatture "riaddebito costi") devono essere documentate da contratti/regole di ripartizione e giustificativi specifici; l'assenza di chiarezza non basta automaticamente a provare la frode, ma combinata con flussi anomali può integrare depauperamento
  • La compensazione di crediti e debiti che determina la mancata riscossione di un credito della fallita integra bancarotta distrattiva solo se l'obbligazione posta a fondamento della compensazione risulta inesistente: serve prova certa dell'inesistenza della passività compensata
  • Il mancato rinvenimento di cespiti o la mancata dimostrazione della destinazione di somme impone al fallito/gestore un onere probatorio rafforzato (obbligo di verità ex art. 87 l. fall.); in assenza di spiegazioni credibili il giudice può ritenere la distrazione
  • La bancarotta documentale richiede che la tenuta delle scritture renda impossibile o eccessivamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; se la condanna documentale poggia però su fatti (es. distrazioni) poi annullati, la posizione documentale può essere riconsiderata
  • La Corte di Cassazione non rifà la valutazione dei fatti ma annulla quando la motivazione di merito è incoerente o divide la ricostruzione in modo contraddittorio; quindi nelle impugnazioni è cruciale dimostrare vizi logico-giuridici della motivazione
  • Prassi cautelativa per chi opera in contesti di gruppo: conservare contratti, mastri contabili, ordini, deleghe firmate e datate, comunicazioni operative e regole chiare di ripartizione dei costi per evitare che flussi intra-gruppo vengano ricostruiti come distrazioni
  • In materia di confisca per reati tributari, il profitto può essere individuato nel valore del bene trasferito o, se non coincide, tramite confisca per equivalente: occorre valutare caso per caso la coincidenza tra bene e profitto illecito

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