Sentenza n. 1674/2026 - Torino, Sezione 3
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: di 2 sentenze rese dai Tribunali di Vercelli sezione Lavoro e Previdenza (doc. 1-2: sentenze), con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 3.341,85.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, recanti la condanna al pagamento di spese legali per complessivi euro 3.341,85
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Vercelli n. 19 del 2025 e n. 43 del 2025, passate in giudicato e ritualmente notificate, con le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere al difensore distrattario delle parti ricorrenti le somme liquidate a titolo di compensi professionali. L'Amministrazione non ha adempiuto. È stato chiesto di ordinare il pagamento della somma complessiva di euro 3.341,85, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di condannare l'Amministrazione alle spese del giudizio. Il ricorrente ha prodotto documentazione attestante il passaggio in giudicato e la notificazione dei titoli. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali prima dell'esecuzione coattiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero ai giudicati azionati. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base ai titoli, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nelle sentenze, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il calcolo del creditore non è stato ritenuto vincolante quanto all'esatta determinazione del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate dall'Amministrazione secondo il giudicato e le norme applicabili. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con mandato da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da completare entro 60 giorni; nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio dell'azione esecutiva.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti secondo il titolo giudiziale e la legge; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione oltre tali limiti.
art. 1283 c.c.
È richiamato quale parametro normativo per la verifica della misura degli interessi dovuti.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
È richiamato quale base dell'attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze azionate.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per l'onere del contributo unificato posto a carico dell'Amministrazione, ove dovuto nel giudizio.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stata utilizzata come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanni un'amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per le amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza l'esatta quantificazione del credito non discende automaticamente dai conteggi del ricorrente: l'Amministrazione deve determinare capitale residuo, interessi, misura e decorrenza sulla base del titolo giudiziale, dei pagamenti eventualmente eseguiti e delle disposizioni di legge applicabili.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso autonomo quando l'attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione inadempiente quando l'inottemperanza sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.
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