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Sentenza

Sentenza n. 344/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della nota n° 14686 del 20.05.2025 a firma del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Impianto di produzione energia rinnovabile da impianto eolico e agrivoltaico potenza nominale 13103,37 kw in Sassari – loc. “Campanedda”. Proponente: Bentusoliana Energie Rinnovabili s.r.l. - Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 – N. Reg. 12/24. Conferma improcedibilità e archiviazione istanza”; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque ad essa connessi, ivi comprese, ove occorra, la nota prot. n° 5503 del 20.02.2025 a firma del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Impianto di produzione energia rinnovabile da impianto eolico e agrivoltaico potenza nominale 13103,37 kw in Sassari – loc. “Campanedda”. Proponente: Bentusoliana Energie Rinnovabili s.r.l. -Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 – N. Reg. 12/24. Comunicazione improcedibilità”, la nota prot. n° 37894 del 16.12.2024 a firma del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Impianto di produzione energia rinnovabile da impianto eolico e agrivoltaico potenza nominale 13103,37 kw in Sassari – loc.“Campanedda”. Proponente: Bentusoliana Energie Rinnovabili s.r.l. - Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 – N. Reg. 12/24. Riavvio del procedimento”, nella parte in cui riavvia il procedimento al fine di “valutare gli effetti della L.R. n° 20/2024 sull’intervento di che trattasi”, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202500666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti regionali di improcedibilità e archiviazione dell’istanza di PAUR per un impianto eolico e agrivoltaico, adottati in applicazione della l.r. Sardegna n. 20/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la dichiarazione di improcedibilità e la successiva archiviazione dell’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativa a un impianto eolico e agrivoltaico. L’Amministrazione aveva ritenuto l’area non idonea ai sensi degli allegati alla l.r. Sardegna n. 20/2024 e aveva fatto discendere da tale qualificazione l’assoluta irrealizzabilità del progetto, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della medesima legge. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, per violazione dell’art. 117, commi 1, 2 e 3, Cost., dei principi statali in materia di energia, ambiente e paesaggio, della direttiva UE 2018/2001 e della direttiva UE 2023/2413, nonché dei principi di proporzionalità, leale collaborazione, legittimo affidamento, uguaglianza e libertà di iniziativa economica. Ha inoltre contestato l’art. 1, comma 8, nella parte in cui avrebbe introdotto limiti regionali al repowering e al revamping ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale. È stata altresì formulata la richiesta di condannare la Regione a concludere il procedimento a favore della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili, all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, al d.m. 21 giugno 2024 e alle disposizioni dello Statuto speciale. Secondo il giudice, la qualificazione di un’area come non idonea non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’impianto né giustificare l’improcedibilità definitiva dell’istanza. La Corte costituzionale ha inoltre dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 8, della l.r. n. 20/2024, poiché introduceva limiti al repowering e al revamping diversi e ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal legislatore statale. La Regione, pertanto, non poteva ritenere automaticamente irrealizzabile il progetto né subordinare il repowering a condizioni non previste dalla normativa statale. La fattibilità dell’intervento deve essere verificata concretamente nell’ambito del procedimento amministrativo, senza automatismi, fermo restando che non è applicabile la procedura semplificata prevista per gli impianti localizzati in aree idonee. È stato imposto alla Regione di riavviare il procedimento e di concluderlo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. La domanda di conclusione del procedimento in senso favorevole alla ricorrente non è stata accolta nei termini prospettati, poiché l’Amministrazione dovrà procedere a una valutazione concreta del progetto. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024

    È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11

    La disposizione, dichiarata incostituzionale, non può fondare un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti né l’improcedibilità definitiva delle istanze.

  • art. 1, comma 8, l.r. Sardegna n. 20/2024

    La disposizione, dichiarata incostituzionale, introduceva limiti al repowering e al revamping diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale.

  • art. 117, commi 1 e 3, Cost.

    Parametri costituzionali in relazione ai principi europei e statali in materia di diffusione delle energie rinnovabili e alla competenza legislativa concorrente in materia di energia.

  • art. 20 d.lgs. n. 199/2021

    Attribuisce alle regioni il potere di individuare aree idonee e non idonee, senza consentire che la non idoneità si trasformi in un divieto assoluto o che siano introdotti criteri limitativi alternativi e contrastanti con quelli statali.

  • d.m. 21 giugno 2024

    Concorre a definire i criteri statali per l’individuazione delle aree idonee e non idonee e non consente l’introduzione di ulteriori criteri regionali incompatibili.

  • direttiva (UE) 2018/2001

    Richiamata quale fonte dei principi europei in materia di promozione delle energie rinnovabili.

  • direttiva (UE) 2023/2413

    Richiamata quale parametro interposto del principio di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.

  • art. 88 c.p.a.

    Richiamato dal TAR per recepire le considerazioni già svolte in precedenti sentenze dello stesso Tribunale.

Massime di principio

  • La qualificazione regionale di un’area come non idonea alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’impianto; la fattibilità deve essere valutata concretamente nell’ambito del procedimento autorizzatorio.
  • L’improcedibilità definitiva di un’istanza autorizzatoria per un impianto da fonti rinnovabili non può essere fondata automaticamente sulla sola ricadenza del progetto in un’area qualificata come non idonea dalla normativa regionale.
  • Le regioni, nell’individuare aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, non possono introdurre criteri limitativi ulteriori, diversi o incompatibili con quelli stabiliti dalla normativa statale, in particolare per gli interventi di repowering e revamping.
  • L’annullamento di un provvedimento di improcedibilità fondato su una disposizione regionale dichiarata incostituzionale comporta l’obbligo dell’amministrazione di riavviare il procedimento e di concluderlo mediante una valutazione concreta del progetto, senza che il giudice possa imporne l’esito favorevole.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potereQuestione di legittimità costituzionale

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