Sentenza n. 7984/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della nota prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca del 17 agosto 2021, avente ad oggetto “Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti; E LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle Amministrazioni resistenti ad adottare tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa de qua, inerente al riconoscimento/equipollenza del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, a ogni fine di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento o dell'equipollenza del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti specializzati all'estero)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento ministeriale deducendo la violazione degli artt. III.1, comma 5, e IV.1 della Convenzione di Lisbona, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e manifesta ingiustizia, in relazione al valore dell'adeverinta. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. IV.2 della Convenzione di Lisbona e dell'art. 7, comma 1, l. 241/1990. La controversia riguardava il rigetto della richiesta di riconoscimento di un titolo estero di formazione sul sostegno, motivato dall'Amministrazione sulla base della diversità sostanziale dei programmi rispetto ai percorsi italiani, della natura non ufficiale dei titoli e dell'assenza di un esame finale. Nel corso del giudizio tutti i ricorrenti, ad eccezione di una, hanno rinunciato al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti dei ricorrenti rinuncianti, per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. Quanto alla ricorrente rimasta interessata, ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza di riconoscimento. Il giudice ha ritenuto che il Ministero, alla luce dei principi affermati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022, dovesse valutare concretamente l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando il livello, la durata e la qualità della formazione e considerando, ove necessario, misure compensative proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. La motivazione del diniego è stata ritenuta inadeguata e apodittica: il richiamo alla natura non ufficiale dei titoli, alla mancanza di un esame finale e alla generica diversità dei programmi non dimostrava in concreto l'incolmabile differenza tra la formazione estera e quella italiana, né spiegava perché eventuali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio non potessero colmare le carenze formative. Le spese sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
artt. III.1, comma 5, e IV.1 della Convenzione di Lisbona
Il riconoscimento delle qualifiche estere deve essere valutato secondo i criteri convenzionali applicabili, senza arrestarsi a una qualificazione astratta del titolo, ma considerando concretamente la formazione acquisita.
art. IV.2 della Convenzione di Lisbona
Rileva quale parametro della disciplina del riconoscimento della formazione estera e degli obblighi valutativi dell'autorità competente.
art. 7, comma 1, l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti in relazione alla partecipazione procedimentale.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l'adozione di misure compensative appropriate e proporzionate quando sussistano differenze formative rispetto ai requisiti nazionali.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse; nella fattispecie è stato applicato ai ricorrenti rinuncianti.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato nella domanda di condanna in forma specifica, non accolta autonomamente; il giudice ha disposto l'annullamento ai fini del riesame.
Massime di principio
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno, l'amministrazione deve esaminare in concreto l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando durata, livello e qualità della formazione, senza fondare il diniego su qualificazioni meramente formali o astratte.
- La generica affermazione che i programmi formativi esteri siano sostanzialmente diversi da quelli italiani non è sufficiente a motivare il diniego di riconoscimento: l'amministrazione deve individuare e spiegare concretamente le divergenze rilevanti e il loro carattere non colmabile.
- La natura non ufficiale del titolo estero o l'assenza di un esame finale non giustificano automaticamente il diniego, se l'amministrazione non verifica il contenuto effettivo della formazione e la possibilità di colmare eventuali differenze mediante misure compensative.
- Prima di negare il riconoscimento, l'amministrazione deve valutare se misure compensative proporzionate, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, possano colmare le carenze della formazione estera, motivando specificamente l'eventuale inidoneità di tali misure.
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