Cassazione Civile, Ordinanza n. 07920/2024 del 23/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Due figlie avevano ricevuto dal padre due cessioni immobiliari successive all’accertamento giudiziale di un credito vantato da terzi e rimasto insoddisfatto. I terzi avevano convenuto in giudizio le figlie e il padre, chiedendo in via principale la declaratoria di simulazione delle cessioni e, in subordine, la revocatoria ordinaria. Il Tribunale aveva rigettato la simulazione e accolto la revocatoria, ritenendo provato il credito dei terzi, pregiudicata la garanzia patrimoniale del debitore e dimostrata, anche per presunzioni, la consapevolezza del pregiudizio da parte delle figlie. La Corte d’appello aveva confermato, rilevando l’assenza di prova di un credito delle figlie verso il padre, la posteriorità degli atti rispetto alla sentenza che aveva accertato il credito dei terzi, il prezzo inferiore a quello di mercato e il mantenimento per il padre del diritto di abitazione. In cassazione le figlie deducevano: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato di primo grado avrebbe accertato la funzione solutoria delle cessioni e quindi il loro credito verso il padre; 2) ancora violazione dell’art. 2909 c.c., assumendo che il rigetto della simulazione avrebbe definitivamente accertato la natura onerosa e non revocabile delle cessioni; 3) violazione dell’art. 2901, terzo comma, c.c., sostenendo che l’alienazione eseguita per adempiere un debito scaduto e procurare liquidità non sarebbe revocabile; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2727 c.c., censurando l’uso delle presunzioni basate sul rapporto di parentela e sul prezzo delle vendite.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, perché le ricorrenti non avevano dimostrato, con specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., l’esistenza di un giudicato interno sull’accertamento del debito del padre verso le figlie; dalla sentenza di primo grado non emergeva un accertamento del credito delle figlie, ma solo la rilevanza dei fatti allegati ai fini dell’elemento soggettivo della revocatoria. La decisione d’appello è stata quindi confermata, ritenendo corretta la valutazione secondo cui le figlie non avevano provato il proprio credito, mentre le cessioni, compiute dopo il riconoscimento giudiziale del credito dei terzi, a prezzi inferiori al mercato e con riserva del diritto di abitazione in favore del debitore, erano pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale e sorrette dalla consapevolezza del pregiudizio. La Corte ha inoltre ribadito che l’esenzione dalla revocatoria per l’adempimento di un debito scaduto opera anche per l’alienazione finalizzata a reperire liquidità solo se essa costituisce l’unico mezzo per adempiere, circostanza non dimostrata nel caso.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato può essere invocato solo se la precedente decisione abbia effettivamente accertato il punto dedotto; non basta che fatti allegati siano stati considerati ai fini di una diversa statuizione, come l’elemento soggettivo della revocatoria.
art. 2901, terzo comma, c.c.
L’adempimento di un debito scaduto, e anche l’alienazione finalizzata a procurare la liquidità necessaria, è sottratto alla revocatoria solo se la vendita rappresenti il solo mezzo per l’adempimento e sia quindi strumentale in modo necessario a un atto dovuto.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La deduzione di un giudicato o di un fatto processuale richiede specifica indicazione e dimostrazione del relativo contenuto negli atti di causa.
art. 115 c.p.c.
La censura sull’uso delle presunzioni non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la decisione di merito è sorretta da un ragionamento presuntivo non illogico.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare l’accertamento dell’elemento soggettivo della revocatoria se gravi, precise e concordanti, come il rapporto di parentela, il momento degli atti e il loro contenuto economico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono presenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Per invocare il giudicato interno occorre dimostrare in modo specifico che la precedente decisione abbia statuito proprio sul punto controverso; la mera utilizzazione di fatti allegati ai fini di un diverso accertamento non produce un giudicato sul fatto storico o sul diritto in questione.
- Nell’azione revocatoria ordinaria il pregiudizio alla garanzia patrimoniale e la consapevolezza del terzo possono essere desunti da presunzioni semplici, se il quadro indiziario è coerente e oggettivamente significativo, anche quando l’atto sia formalmente oneroso.
- L’esenzione dalla revocatoria per l’atto compiuto in adempimento di un debito scaduto si estende all’alienazione di un bene diretta a reperire liquidità solo quando tale alienazione sia l’unico mezzo concretamente necessario per adempiere; in mancanza di prova di tale necessità, l’atto resta revocabile.
- La censura di legittimità che contesti la valutazione del materiale probatorio è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova lettura dei fatti e degli indizi compiuta dal giudice di merito.
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