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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1418

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1418 della Commissione, del 22 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Brhlovské podlievané buchty (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione iscrive l’indicazione geografica protetta "Brhlovské podlievané buchty" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’iscrizione avviene in applicazione del regolamento (UE) 2024/1143, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro dell’Unione dell’indicazione geografica protetta "Brhlovské podlievané buchty"

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione, dell’indicazione geografica protetta "Brhlovské podlievané buchty" ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Riguarda quindi il regime di tutela delle indicazioni geografiche per prodotti agricoli e alimentari nell’Unione europea, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore. Non introduce esclusioni specifiche, ma si limita a disporre l’iscrizione dell’IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Iscrizione dell’indicazione geografica "Brhlovské podlievané buchty"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1418 della Commissione dà attuazione al nuovo quadro europeo sulle indicazioni geografiche e dispone l’iscrizione dell’IGP "Brhlovské podlievané buchty" nel registro dell’Unione. L’atto si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Contesto procedurale

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Slovacchia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché la domanda era stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La Commissione rileva inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Sulla base di tali presupposti, la Commissione ritiene opportuno procedere all’iscrizione.

Effetto giuridico dell’atto

L’articolo 1 stabilisce l’iscrizione della denominazione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’effetto pratico è il riconoscimento della tutela unionale dell’IGP per il prodotto interessato, con applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’IGP nel registro dell’Unione

L’articolo 1 dispone che l’indicazione geografica "Brhlovské podlievané buchty" è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali dell’iscrizione

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Slovacchia ed era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile tramite l’articolo 90, paragrafo 2.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàmarchi di qualità e registrazione

Testo integrale

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