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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33930/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca di denaro (€7.350) disposta nella sentenza di patteggiamento (art.444 c.p.p.) per reato di detenzione a fini di spaccio. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge: il giudice non avrebbe dimostrato il nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e l'attività illecita, ed avrebbe errato nel ritenere che né il ricorrente né il coniuge fossero percettori di reddito, nonostante documentazione contraria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla confisca: in caso di mera detenzione di stupefacenti la confisca del denaro è ammessa solo se sussiste un nesso di pertinenzialità o se ricorrono le condizioni previste dall'art.240-bis c.p. (come richiamato dall'art.85-bis del d.P.R. 309/1990). La Corte ha osservato che il giudice del patteggiamento non ha dato adeguata motivazione circa il collegamento tra la somma e il reato; pertanto ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca della somma di €7.350 e ha disposto la restituzione all'avente diritto. Sono rimaste impregiudicate le altre statuizioni penali (pena e multa).

Norme richiamate

  • art.444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento; la pena è applicata su richiesta delle parti. La misura di confisca può comunque essere oggetto di impugnazione per vizi di motivazione secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art.448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Riconosce la ricorribilità per cassazione delle statuizioni concernenti l'applicazione di misure di sicurezza o misure reali nel contesto del patteggiamento per vizi di motivazione o violazione di legge.

  • art.240 cod. pen.

    Norma generale sulla confisca; la Corte ha ritenuto che, rispetto alla mera detenzione di stupefacenti, tale norma non giustifica automaticamente la confisca del denaro se manca il necessario nesso di pertinenzialità.

  • art.240-bis cod. pen.

    Prevede forme di confisca per ingiustificato arricchimento o altre fattispecie speciali; la Corte ha indicato che, sebbene tale norma possa essere rinviata dal d.P.R. 309/1990, le sue condizioni devono risultare concretamente sussistenti per giustificare l'ablazione del denaro in ipotesi di mera detenzione.

  • art.73 comma 7-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma applicabile soprattutto alle ipotesi di cessione di stupefacenti; la Corte ha precisato che non è nella generalità applicabile per giustificare la confisca in caso di mera detenzione, in mancanza del nesso richiesto.

  • art.85-bis d.P.R. 309/1990

    Disposizione che rinvia all'art.240-bis c.p. per determinati effetti in materia di sostanze stupefacenti; la Corte l'ha richiamata per spiegare i limiti della confisca in caso di mera detenzione.

  • Giurisprudenza: Sez.6, 17/10/2017, Landi, Rv.272204-01

    Principio secondo cui non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di diverse cessioni o sono destinate ad acquisti di droga, se non emerge un nesso di pertinenzialità che le qualifichi come strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato.

  • Giurisprudenza: Sez.4, 19/04/2022, Donato, Rv.283248

    Conferma che in caso di mera detenzione non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art.240 c.p. né ai sensi dell'art.73 comma 7-bis d.P.R. 309/1990, in mancanza del necessario nesso tra denaro e reato.

Massime di principio

  • La confisca del denaro sequestrato in materia di stupefacenti richiede sempre la dimostrazione di un nesso di pertinenzialità rispetto all'attività illecita; in assenza di tale nesso, la confisca è illegittima.
  • Occorre distinguere chiaramente tra detenzione (posizione più favorevole all'imputato) e cessione/traffico: le regole e le possibilità di confisca non sono le stesse.
  • Nei patteggiamenti (art.444 c.p.p.) le misure reali o di sicurezza possono essere impugnate in Cassazione per vizi di motivazione o violazioni di legge (art.448, comma 2-bis), pertanto la rinuncia all'impugnazione formale della pena non esclude il sindacato sulla confisca mal motivata.
  • Il giudice deve motivare specificamente il collegamento tra la somma sequestrata e il reato; motivazioni generiche o presunzioni non sufficiente portano all'annullamento e alla restituzione.
  • La difesa che intende contrastare una confisca dovrebbe produrre documentazione probatoria sulla lecita provenienza del denaro (ricevute, buste paga, dichiarazioni fiscali, conti correnti del coniuge, ecc.) e censurare l'assenza di motivazione circa la pertinenzialità.
  • Le pronunce di legittimità (es. Landi, Donato) costituiscono punti di riferimento importanti per ottenere l'annullamento delle confische in ipotesi di mera detenzione senza prova del nesso con lo spaccio.

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