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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05217/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, da parte dell’agente della riscossione, di una cartella di pagamento relativa a Ires e Irap per l’anno 2005. La società contribuente impugnava la cartella davanti al giudice tributario limitatamente alla voce richiesta a titolo di aggio esattoriale, sino all’importo di Euro 2.048.258,54, sostenendo che tale pretesa avesse natura sostanzialmente sanzionatoria e fosse comunque illegittima anche alla luce dei principi costituzionali. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma successivamente depositava memoria con cui, preso atto dell’evoluzione giurisprudenziale favorevole alla legittimità dell’aggio, rinunciava al ricorso. La controricorrente non aderiva alla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte non esamina i motivi di ricorso perché prende atto della rinuncia depositata dalla ricorrente e dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti, rilevando che l’orientamento sulla legittimità dell’aggio esattoriale si è consolidato solo successivamente alla proposizione del ricorso. Esclude inoltre l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la norma ha natura sanzionatoria/eccezionale e va interpretata restrittivamente; opera solo nei casi espressamente previsti di impugnazione non vittoriosa.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del giudizio e preclude l’esame nel merito dei motivi di impugnazione.
  • Le disposizioni che prevedono conseguenze economiche sfavorevoli per l’impugnante soccombente o non vittorioso, se di natura sanzionatoria o eccezionale, non sono applicabili oltre i casi espressamente contemplati.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché tale esito è distinto dal rigetto, dall’inammissibilità e dall’improcedibilità del ricorso.
  • Quando l’orientamento giurisprudenziale rilevante si consolida solo dopo la proposizione dell’impugnazione, il giudice può valutare tale sopravvenienza ai fini della compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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