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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26920/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria e terzi responsabili)

La controversia

La controversia nasce da un allagamento verificatosi in un locale seminterrato adibito alla vendita di abbigliamento femminile, causato - secondo l'attrice - dalla rottura di un tubo utilizzato dall'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento sovrastante di proprietà di una società. In primo grado era stato accolto in parte il risarcimento dei danni per merce, impianti/attrezzature e mancati guadagni, con esclusione della responsabilità del direttore dei lavori. In appello la danneggiata contestava soprattutto la quantificazione del danno, chiedendo anche il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi; il direttore dei lavori proponeva appello incidentale per ottenere l'esclusione di ogni sua responsabilità. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) mancato riconoscimento dei danni agli impianti e alle attrezzature per asserita carenza di prova dell'effettivo esborso, con denuncia di violazione degli artt. 1223, 2056 e 1590 c.c.; (2) mancato riconoscimento del danno da riduzione degli incassi nel periodo settembre-dicembre 2005 e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo un errore metodologico del CTU nel raffronto dei periodi considerati; (3) in subordine, nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria sul punto dei minori incassi; (4) contestazione del criterio di rivalutazione con devalutazione al momento del fatto e richiamo agli artt. 329 e 342 c.p.c.; (5) in subordine, nullità per ultrapetizione o extrapetizione ex art. 112 c.p.c. per avere la Corte disposto la devalutazione senza che ciò fosse stato chiesto dalle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché formulati in modo generico e diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Il quarto e il quinto motivo sono stati ritenuti infondati: la Corte d'appello aveva correttamente applicato il criterio, già consolidato, della devalutazione del danno all'epoca del fatto, seguita da rivalutazione e interessi, in coerenza con la natura di obbligazione di valore del risarcimento da illecito e con i principi affermati dalle Sezioni Unite del 1995. Non essendosi gli intimati difesi in cassazione, è stata disposta la compensazione delle spese; inoltre, è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la quantificazione del danno; la Corte non accoglie la censura perché volta a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno aquiliano; la Corte ribadisce che il risarcimento da fatto illecito è un'obbligazione di valore.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai danni al bene locato; non viene valorizzato per accogliere i motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La censura sul mancato esame del fatto decisivo è ritenuta inammissibile perché si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato per contestare il criterio di calcolo della rivalutazione; la censura è respinta.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato nel motivo sulla rivalutazione; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta ultrapetizione/extrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la rivalutazione era stata domandata in appello.

  • art. 1219 c.c.

    La Corte afferma che il debitore del risarcimento da illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito.

  • art. 1224 c.c.

    Le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie non si applicano al risarcimento da fatto illecito, che è obbligazione di valore.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito.
  • Il danno da fatto illecito integra un'obbligazione di valore: la liquidazione deve assicurare l'integrale reintegrazione del pregiudizio attraverso devalutazione alla data del fatto, rivalutazione e interessi compensativi sul capitale via via rivalutato.
  • Il debitore del risarcimento da illecito è costituito in mora ex re dal giorno dell'evento dannoso; il ritardo nell'adempimento giustifica il riconoscimento sia dell'equivalente monetario del bene perduto sia del lucro cessante finanziario.
  • La contestazione della liquidazione del danno deve confrontarsi con specifici errori giuridici o logici della sentenza; doglianze generiche o meramente alternative rispetto all'accertamento di merito non sono scrutinabili in sede di legittimità.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice d'appello applichi, su domanda di rivalutazione del danno, il criterio tecnico di devalutazione e successiva rivalutazione necessario a realizzare l'integrale ristoro.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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