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Ordinanza

Ordinanza n. 1553/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 56/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sardegna, Sez. I, che aveva consentito alla dipendente di continuare temporaneamente a prestare servizio presso il Commissariato di P.S. di Quartu S’Elena

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

In primo grado era stato impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del 14 novembre 2025, conforme al parere della Questura di Nuoro, con cui era stata rigettata l’istanza di assegnazione temporanea della dipendente presso il Commissariato di P.S. di Quartu S’Elena, luogo di residenza familiare. La richiesta era motivata dalla presenza di due figli piccoli, uno dei quali affetto da grave patologia; la dipendente prestava già servizio presso quella sede per sessanta giorni ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 254/1999. Il diniego era fondato sulla carenza di personale del ruolo degli ispettori presso il Commissariato di P.S. di Lanusei, sede cui la dipendente era stata assegnata, quantificata nel 50% e ritenuta non compensabile con altro personale. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare, ritenendo prevalente il pregiudizio grave e irreparabile della dipendente rispetto alle esigenze organizzative dell’amministrazione e consentendole di continuare il servizio a Quartu S’Elena fino alla definizione del merito. Il Ministero e la Questura hanno appellato l’ordinanza cautelare deducendo l’uso distorto della tutela cautelare, la trasformazione di un interesse legittimo in una pretesa automatica all’assegnazione, l’erroneo bilanciamento tra esigenze familiari ed esigenze di servizio e l’indebita interferenza del TAR nella discrezionalità organizzativa per avere richiesto una comparazione tra le dotazioni organiche delle due sedi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato la misura disposta dal TAR. Il Collegio ha ritenuto che il danno prospettato dall’amministrazione fosse formulato in termini soltanto generici e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha reputato opportuno preservare la situazione esistente fino alla decisione del merito, già fissata per il 23 settembre 2026. La misura consente quindi alla dipendente di continuare temporaneamente a prestare servizio presso il Commissariato di P.S. di Quartu S’Elena. Le spese della fase d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.

  • art. 7 d.P.R. n. 254/1999

    È richiamato quale base normativa del servizio temporaneamente prestato dalla dipendente presso la sede di Quartu S’Elena.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, quando il danno allegato dall’amministrazione a sostegno dell’esigenza di eseguire l’atto è prospettato in modo soltanto generico, esso può soccombere nel bilanciamento con un pregiudizio grave e irreparabile adeguatamente rappresentato dal privato.
  • La tutela cautelare può legittimamente preservare la situazione di fatto esistente fino alla decisione di merito, quando ciò sia necessario per mantenere integra l’utilità della successiva pronuncia giurisdizionale.
  • Nelle controversie sull’assegnazione temporanea di personale di pubblica sicurezza, le esigenze familiari del dipendente e le esigenze organizzative dell’amministrazione devono essere oggetto di un concreto bilanciamento; l’assegnazione non costituisce un diritto automatico, ma neppure le esigenze di servizio possono prevalere cautelarmente sulla base di una motivazione generica del danno derivante dalla permanenza del dipendente presso altra sede.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimo affidamento

Testo integrale

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