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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34588/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione di un complesso aziendale da una società in liquidazione a un'altra società, con contestuale cessazione dell'attività della cedente. La fondazione previdenziale, titolare di un credito contributivo sorto a seguito di accertamento ispettivo, ha promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di cessione nei propri confronti, sostenendo che l'operazione fosse successiva al sorgere del credito e pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha rigettato gli appelli delle due società. In cassazione la società cedente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o meramente riproduttiva della decisione di primo grado; 2) violazione di legge per avere la corte territoriale ritenuto anteriore il credito della fondazione rispetto all'atto dispositivo, sostenendo invece che il credito sarebbe sorto solo con una successiva sentenza del tribunale di Roma; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la corte d'appello trascurato che tutti i capi della sentenza di primo grado erano stati appellati. La società cessionaria, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che un precedente giudizio interrotto e non riassunto avrebbe dovuto comportare estinzione della domanda, inammissibilità del successivo giudizio e prescrizione del credito; inoltre ha dedotto violazione dell'art. 2901 c.c. valorizzando la natura onerosa della cessione e l'assunzione dei debiti da parte della cedente fino a una certa data.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione della sentenza d'appello, osservando che la Corte territoriale aveva espresso una motivazione autonoma e sufficiente, richiamando l'applicabilità dell'art. 2901 c.c. e dei presupposti dell'azione revocatoria. Ha poi escluso l'erroneità della decisione sul momento di insorgenza del credito contributivo, affermando che tale credito sorge con il perfezionarsi del rapporto o dell'attività lavorativa presupposta, indipendentemente dalla richiesta di adempimento o da una successiva pronuncia giudiziale. Le doglianze della ricorrente incidentale sono state giudicate inammissibili perché non specificamente correlate alla motivazione impugnata e perché dirette in sostanza a sollecitare un riesame del fatto e della prova, in particolare sul tema dell'estinzione del precedente giudizio, della prescrizione e dell'operazione negoziale onerosa. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese tra le due società, ma ha condannato entrambe a rifondere le spese alla fondazione controricorrente e a versare le somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza non è nulla se, pur sinteticamente formulata o anche aderente a passaggi di atti o provvedimenti precedenti, consente comunque di individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della decisione.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è fondata quando ricorrono i relativi presupposti, compreso il pregiudizio arrecato al creditore e, nel caso di credito contributivo, la sua anteriorità va valutata in base al momento di insorgenza del rapporto o dell'attività che lo genera, non alla sola richiesta di pagamento o a una successiva pronuncia giudiziale.

  • art. 305 c.p.c.

    La mancata riassunzione nei termini del giudizio interrotto comporta l'estinzione del processo.

  • art. 307 c.p.c.

    L'estinzione del processo per mancata riassunzione opera nei termini previsti dalla disciplina processuale, ma non elimina l'azione sostanziale.

  • art. 310 c.p.c.

    L'estinzione del processo non estingue l'azione.

  • art. 2945 c.c.

    L'estinzione del processo fa venir meno l'effetto permanente interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale, ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo, con ripresa del decorso prescrizionale dalla data della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge non può mascherare una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio a seguito della proposta di definizione accelerata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta accelerata comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta di inammissibilità, la Corte ha condannato ciascuna ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controricorrente e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello non è nulla per motivazione solo sintetica o parzialmente riproduttiva di atti precedenti, purché l'iter argomentativo sia attribuibile al giudice e renda comprensibile, in modo chiaro ed esaustivo, la ratio decidendi.
  • Il credito contributivo dell'ente previdenziale sorge al momento in cui si perfeziona il rapporto o l'attività lavorativa che ne costituisce il presupposto, e non al momento della formale richiesta di pagamento o di una successiva pronuncia giudiziale.
  • In tema di azione revocatoria, il pregiudizio arrecato al creditore e la conoscenza del danno possono essere desunti anche per presunzioni, specie quando il debitore si spogli dell'intero patrimonio o ceda l'azienda poco dopo un accertamento ispettivo.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo deve essere specificamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata; se si limita a riproporre questioni di merito o a contestare la ricostruzione del fatto e delle prove, è inammissibile.
  • L'estinzione del processo per mancata riassunzione del giudizio interrotto non estingue l'azione sostanziale e non impedisce che la prescrizione riprenda a decorrere dalla data della domanda giudiziale, salvo gli effetti interruttivi istantanei già prodotti.
  • Quando una decisione è definita in conformità a una proposta accelerata di inammissibilità, possono trovare applicazione le sanzioni processuali previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAziendaContenzioso tributario
RamiProcesso civileObbligazioniCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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