Sentenza n. 1299/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento: del Decreto di rigetto della domanda di primo ingresso, avente n. prot. n. P-NA/L/Q/2023/119725 emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito della procedura decreto flussi 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo violazione della disciplina applicabile, travisamento dei fatti, motivazione inesistente, difetto di istruttoria, violazione dei principi di affidamento e buon andamento, nonché sproporzionalità e irragionevolezza dell'azione amministrativa. La revoca era stata adottata per la mancata produzione della cessione di fabbricato, del certificato di idoneità alloggiativa e dell'asseverazione relativa all'osservanza del CCNL e alla congruità economica della datrice di lavoro. Il ricorrente ha sostenuto che la mancata integrazione era stata determinata dal comportamento contraddittorio della Prefettura, che nello stesso giorno del preavviso di revoca aveva rinviato sine die la convocazione, comunicando verbalmente che la pratica sarebbe rimasta sospesa in attesa della definizione di un'istruttoria sulla posizione della datrice di lavoro e sulla validità dell'asseverazione. Ha inoltre evidenziato di avere prodotto la documentazione il giorno successivo alla revoca e di avere effettivamente lavorato per un periodo significativo alle dipendenze del datore originario. Le amministrazioni hanno eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, la legittimità della sequenza procedimentale e l'insufficienza reddituale risultante dall'asseverazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità. L'Amministrazione non ha provato la rituale notificazione del provvedimento, non avendo prodotto la ricevuta di consegna PEC; pertanto non era dimostrato il decorso del termine decadenziale. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la remissione in termini per errore scusabile, poiché la condotta ambigua della Prefettura aveva ingenerato un'oggettiva incertezza circa la sospensione del procedimento e la necessità di attendere l'esito dell'istruttoria sulla datrice di lavoro. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il provvedimento è stato annullato per contraddittorietà, difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La Prefettura, da un lato, aveva indotto il privato a ritenere che la pratica fosse sospesa per verifiche non imputabili al lavoratore e, dall'altro, aveva revocato il nulla osta per la mancata produzione di documenti, incluso quello la cui validità era oggetto dell'istruttoria. L'Amministrazione avrebbe dovuto assicurare una partecipazione effettiva e non meramente formale, valutare la documentazione prodotta tempestivamente dopo la revoca e considerare l'effettivo rapporto di lavoro instaurato e l'inserimento socio-lavorativo dello straniero, anziché arrestarsi a irregolarità formali. È stato disposto il riavvio del procedimento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nel rispetto delle statuizioni della sentenza. Le spese di giudizio sono state compensate; è stata inoltre confermata l'ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione di euro 1.500,00 in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso deve essere comunicato in modo da consentire una partecipazione effettiva e la formulazione di controdeduzioni realmente utili; non può essere inserito in un contesto procedimentale oggettivamente fuorviante.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Il compenso per il patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato applicando la riduzione ordinaria del 50%.
art. 4, comma 1, D.M. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
I criteri di liquidazione sono stati applicati tenendo conto della limitata difficoltà della controversia e delle sue caratteristiche.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non prova la rituale notificazione dell'atto lesivo, il termine decadenziale per impugnarlo non può essere considerato decorrente sulla sola base dell'affermazione dell'amministrazione circa la data di notifica.
- L'errore scusabile può essere riconosciuto, in via eccezionale, quando il comportamento oggettivamente ambiguo dell'amministrazione abbia ingenerato nel destinatario un affidamento ragionevole circa la sospensione o la prosecuzione del procedimento e abbia determinato un'incertezza concreta sul momento in cui attivare la tutela giurisdizionale.
- L'amministrazione viola i principi di correttezza, affidamento e partecipazione procedimentale quando induce il privato a ritenere che il procedimento sia sospeso per verifiche in corso e, contestualmente o successivamente, definisce negativamente la pratica imputandogli la mancata produzione di documenti connessi proprio alle verifiche pendenti.
- Nelle procedure relative all'ingresso e alla regolarizzazione lavorativa dello straniero, la decisione amministrativa non può arrestarsi a irregolarità meramente formali, ma deve valutare gli elementi sostanziali sopravvenuti, tra cui l'effettiva instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro e l'inserimento socio-lavorativo, alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- Il preavviso di diniego o di revoca deve essere formulato e comunicato in condizioni tali da consentire al destinatario una partecipazione effettiva; la garanzia partecipativa è violata quando le comunicazioni procedimentali risultano oggettivamente fuorvianti rispetto all'effettivo stato dell'istruttoria.
- Quando la mancata integrazione documentale è stata determinata o agevolata da un comportamento contraddittorio dell'amministrazione, quest'ultima deve considerare la documentazione prodotta tempestivamente dal privato e non può fondare la revoca esclusivamente sull'originaria omissione senza rivalutare la situazione sostanziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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