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Ordinanza

Ordinanza n. 290/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a. del prot. n. -OMISSIS- del 12/11/2025 emesso dall-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS- in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202507341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto dell'istituto scolastico di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno al minore per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore del minore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'atto con cui l'istituto scolastico ha assegnato al minore, a fronte di un orario di frequenza di 32 ore settimanali e di una patologia qualificata come grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, soltanto 18 ore settimanali di sostegno. Ha dedotto l'insufficienza delle ore assegnate rispetto alle esigenze di integrazione scolastica del minore. La diagnosi funzionale prescriveva il sostegno con rapporto in deroga per gravità e il verbale del G.L.O. del 26 novembre 2025 riportava la concorde valutazione delle docenti e del neuropsichiatra presenti circa la necessità di 32 ore settimanali di sostegno.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris, desunto dalla gravità della disabilità, dalla prescrizione della diagnosi funzionale e dalla valutazione concorde del G.L.O., sia il periculum in mora, ravvisato nella mancata attribuzione delle ore necessarie all'integrazione scolastica del minore. Ha ordinato all'istituto scolastico di formulare il P.E.I. per l'anno scolastico 2025/2026 e di attribuire, in tale sede, le ore di sostegno necessarie, auspicabilmente nella misura di 32 ore settimanali indicata dal G.L.O., procedendo così al riesame dell'atto impugnato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 24 settembre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della l. 104/92

    La qualificazione della disabilità come grave costituisce, insieme alla diagnosi funzionale e alla valutazione del G.L.O., elemento rilevante per valutare la necessità di un adeguato numero di ore di sostegno.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale e della misura cautelare adottata.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f)

    Richiamato quale fondamento, insieme alle ulteriori norme sulla protezione dei dati, dell'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • d.lgs. 196/2003, art. 52, commi 1, 2 e 5

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • d.lgs. 196/2003, art. 2-septies

    Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata attribuzione delle ore di sostegno necessarie a un alunno con disabilità grave può integrare il periculum in mora, poiché incide immediatamente sul diritto all'integrazione scolastica.
  • La gravità della disabilità, la diagnosi funzionale che prescriva il sostegno in deroga e la valutazione concorde del G.L.O. sulla quantità delle ore costituiscono elementi idonei a fondare il fumus boni iuris della contestazione dell'assegnazione insufficiente.
  • Quando l'assegnazione delle ore di sostegno risulti potenzialmente inadeguata rispetto alle esigenze documentate dell'alunno, il giudice amministrativo può ordinare cautelarmente all'istituzione scolastica di formulare il P.E.I. e di riesaminare l'atto, attribuendo le ore necessarie entro un termine perentorio.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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