Ordinanza n. 460/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni, con impugnazione eventuale del divieto originario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Prefetto di Agrigento che aveva rigettato l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. Ha inoltre contestato, ove occorrente, il decreto originario del 2024. A fondamento della domanda cautelare ha dedotto, in particolare, l’intervenuta archiviazione del procedimento penale e il pregiudizio derivante dalla perdita di una proposta lavorativa e del possesso di un’arma cui attribuiva valore affettivo.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il divieto prefettizio fosse sufficientemente giustificato anche dalla frequentazione del ricorrente con soggetti controindicati. Tale elemento era già contenuto nel divieto originario del 2024, non era stato allora contestato e non costituiva oggetto dell’istanza di riesame in autotutela; pertanto non poteva essere rimesso in discussione nel giudizio relativo al successivo diniego di revoca. L’archiviazione del procedimento penale è stata ritenuta pressoché irrilevante, anche perché non pienamente provata, essendo stata depositata soltanto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e non il provvedimento del GIP. Quanto al periculum in mora, il TAR ha escluso l’attualità della proposta lavorativa, risalente al 2023 e non dimostrata come ancora valida; inoltre ha ritenuto che la perdita del possesso dell’arma fosse conseguenza del decreto del 2024, non impugnato ed eseguito, sicché non poteva essere valutata senza eludere il termine decadenziale per contestare quel provvedimento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Il divieto di detenzione di armi e munizioni può essere sorretto anche dalla frequentazione con soggetti controindicati, ritenuta dal giudice un fattore ostativo idoneo a giustificare la misura.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso contro il diniego di revoca o di riesame di un precedente provvedimento amministrativo, non possono essere contestati per la prima volta i presupposti ostativi già contenuti nell’atto originario, non impugnato, quando essi non siano stati sottoposti all’amministrazione nell’istanza di riesame.
- L’archiviazione di un procedimento penale non rende automaticamente illegittimo un divieto amministrativo di detenzione di armi quando tale divieto sia fondato anche su autonomi elementi di pericolosità o affidabilità, non contestati e ritenuti idonei dall’amministrazione.
- Ai fini del periculum in mora, il pregiudizio derivante dall’esecuzione di un provvedimento originario non impugnato tempestivamente non può essere imputato al successivo atto di rigetto dell’istanza di revoca, poiché ciò consentirebbe di eludere il termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto precedente.
- La prova del danno cautelare deve essere concreta e attuale: una proposta lavorativa risalente nel tempo, della quale non sia dimostrata la persistente validità, non è sufficiente a fondare il periculum in mora.
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