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Sentenza

Sentenza n. 1269/2026 - Salerno, Sezione 1

per l’accertamento della illegittimità della realizzazione di un’antenna di telefonia mobile da parte dell’impresa controinteressata per mancata convocazione della conferenza di servizi, omessa acquisizione dei pareri obbligatori, carenza delle autorizzazioni e violazione dei vincoli paesaggistici; per la sospensione di qualsiasi autorizzazione e della funzionalità dell’antenna; per la declaratoria di abusività edilizia e paesaggistica dell’opera e la demolizione della stessa.

Giustizia amministrativa202501436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: realizzazione e autorizzazione tacitamente formatasi per decorrenza del termine relativa a un’antenna di telefonia mobile

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità della realizzazione di un’antenna di telefonia mobile situata su proprietà privata, deducendo la mancata convocazione della conferenza di servizi, l’omessa acquisizione di pareri obbligatori, la carenza delle autorizzazioni e la violazione dei vincoli paesaggistici. Hanno domandato anche la sospensione delle autorizzazioni e della funzionalità dell’impianto, la declaratoria di abusività edilizia e paesaggistica e la demolizione dell’opera. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità per mancata impugnazione del provvedimento amministrativo, difetto di legittimazione attiva e mancata indicazione dei motivi di diritto. Dagli atti risultava un’autocertificazione attestante la formazione dell’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 259 del 2003 per decorrenza del termine procedimentale. Nonostante la conoscenza del titolo tacito, anche a seguito del suo deposito in giudizio, i ricorrenti non lo hanno impugnato. Inoltre, non hanno allegato un pregiudizio diretto, concreto e attuale derivante dall’installazione, limitandosi a indicare la vicinanza delle proprie abitazioni all’impianto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha ritenuto necessaria l’impugnazione dell’autorizzazione unica tacitamente formatasi per silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 259 del 2003: non è possibile contestare direttamente l’attività amministrativa e chiedere la rimozione dell’opera senza impugnare il provvedimento finale, anche quando esso sia tacito. L’omessa impugnazione è rimasta tale nonostante la piena conoscenza del titolo da parte dei ricorrenti. In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione attiva, poiché la mera vicinitas non dimostra una lesione concreta, diretta e attuale dell’interesse legittimo; era necessaria l’allegazione dello specifico pregiudizio derivante dall’impianto. Le spese sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti, nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori, in favore del Comune e della società controinteressata, per ciascuna controparte.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    La disposizione consente la formazione dell’autorizzazione unica per l’installazione dell’impianto mediante silenzio-assenso, al ricorrere dei presupposti e decorso il termine procedimentale previsto; il titolo tacito deve essere specificamente impugnato da chi intenda contestarne la legittimità.

Massime di principio

  • Chi intende contestare la legittimità di un’attività amministrativa deve impugnare il provvedimento finale che la legittima, anche quando tale provvedimento si sia formato tacitamente per silenzio-assenso; non è ammissibile una contestazione diretta dell’attività materiale o dell’opera senza l’impugnazione del titolo tacito.
  • La piena conoscenza del provvedimento tacito, anche acquisita nel corso del giudizio mediante il deposito del titolo, rende necessario formulare una specifica impugnazione contro di esso; la mancata impugnazione determina l’inammissibilità delle domande dirette a rimuovere l’opera o a contestare l’attività amministrativa.
  • La mera vicinanza dell’abitazione del ricorrente all’opera contestata non dimostra, da sola, la legittimazione e l’interesse a ricorrere: occorre allegare un pregiudizio diretto, concreto e attuale riconducibile all’intervento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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