Sentenza del 06/03/2019 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008, con contestazione di maggiori IRES, IRAP e IVA, sanzioni e interessi. L'Amministrazione aveva recuperato costi ritenuti non documentati, non inerenti o relativi a operazioni inesistenti, tra cui compensi, onorari professionali, prestazioni di servizi, schede carburante e rimborsi chilometrici. La questione preliminare decisiva era la legittimità del raddoppio dei termini ordinari di accertamento, invocato dall'Ufficio in ragione dell'asserita configurabilità del reato di utilizzo di fatture o documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 d.lgs. 74/2000. La società contestava inoltre l'effettività e la fondatezza dei rilievi sui rimborsi chilometrici, sostenendo che le trasferte fossero reali e che le verifiche fossero basate su presunzioni eccessivamente formalistiche.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva accolto i ricorsi della società. Gli avvisi di accertamento sono stati quindi annullati. Il Collegio ha ritenuto decisivo che l'Ufficio non avesse prodotto la notitia criminis né documentazione sufficiente a consentire il controllo sull'effettiva sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini e sulla non pretestuosità della contestazione penale. Il raddoppio è stato ritenuto astrattamente applicabile alle imposte sui redditi e all'IVA, ma non all'IRAP; in ogni caso, la sua operatività doveva essere verificata concretamente dal giudice tributario. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 4.655 oltre spese generali, contributo previdenziale e IVA, nonché al rimborso del contributo unificato tributario e alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza del giudizio, con interessi di legge.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Il termine per l'accertamento è raddoppiato in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale.
Il raddoppio dei termini richiede la concreta sussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia penale e non può essere utilizzato sulla base di una contestazione meramente generica o pretestuosa. Per gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015 non era necessario dimostrare che la denuncia fosse stata trasmessa entro il termine ordinario, ma il giudice tributario doveva comunque verificare la fondatezza dell'obbligo di denuncia.
Art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972
Previsione del raddoppio dei termini per gli accertamenti IVA in presenza di violazioni penalmente rilevanti.
La disciplina del raddoppio opera anche per l'IVA, purché siano presenti elementi oggettivi idonei a fondare l'obbligo di denuncia per un reato tributario.
Art. 2, d.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
La mera incongruenza contabile o il dubbio sull'effettività di alcune trasferte non sono necessariamente sufficienti a configurare il reato; occorre un quadro probatorio adeguato a far sorgere l'obbligo di denuncia.
Art. 17-bis, comma 2, d.lgs. 546/1992
Procedimento di reclamo-mediazione e termine di novanta giorni.
Il mancato perfezionamento della procedura di reclamo-mediazione consente la prosecuzione del giudizio decorso il termine previsto dalla legge.
Art. 361 c.p.
Omissione o ritardo nella denuncia da parte del pubblico ufficiale.
Se il pubblico ufficiale ritiene sussistenti gli elementi del reato, l'omessa o tardiva denuncia può comportare responsabilità penale; tuttavia, ai fini tributari, il raddoppio dei termini è collegato alla sussistenza dell'obbligo di denuncia.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
L'obbligo di denuncia nasce quando l'autorità acquisisce elementi concreti e sufficienti a individuare gli estremi di un reato, non sulla base di un semplice sospetto.
Art. 347 c.p.p.
Obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato.
Anche la polizia giudiziaria deve procedere alla comunicazione della notizia di reato quando emergano elementi specifici e non meramente congetturali.
Art. 220 disp. att. c.p.p.
Quando emergono indizi di reato, gli atti necessari per l'applicazione della legge penale sono compiuti osservando le disposizioni del codice di procedura penale.
Dal momento in cui emergono indizi di reato, l'attività dei verificatori deve rispettare le garanzie e le regole proprie dell'attività di polizia giudiziaria.
Art. 56, d.lgs. 546/1992
Rip proposizione in appello delle questioni ed eccezioni non accolte o assorbite.
La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le domande e le eccezioni non esaminate, se intende mantenerle.
Art. 15, comma 2-ter, d.lgs. 546/1992
Disciplina della condanna alle spese di giudizio.
La parte pubblica soccombente è stata condannata a rimborsare le spese processuali secondo i parametri applicabili.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere invocato automaticamente: l'Amministrazione deve poter dimostrare che, al momento della verifica, esistevano elementi concreti idonei a far sorgere un obbligo di denuncia penale.
- Il giudice tributario deve effettuare una verifica autonoma e postuma della non pretestuosità della contestazione penale, anche se il procedimento penale non si è concluso o non ha prodotto conseguenze.
- La mancata produzione della notizia di reato o di documenti equivalenti può impedire al giudice di verificare la legittimità del raddoppio e comportare l'annullamento di un accertamento notificato oltre il termine ordinario.
- Semplici incongruenze, errori materiali, trasferte effettuate in giorni festivi o difficoltà di memoria del contribuente non bastano, da sole, a dimostrare operazioni inesistenti o a fondare una denuncia penale; occorre una valutazione complessiva, concreta e coerente degli elementi di prova.
- Il raddoppio dei termini previsto per le imposte sui redditi e per l'IVA non si estende automaticamente all'IRAP, quando il presupposto penale riguarda esclusivamente imposte per le quali l'IRAP non è direttamente rilevante.
- Una sentenza motivata per relationem è valida se consente comunque di comprendere chiaramente il thema decidendum, la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Quando l'accertamento è fondato su presunzioni, l'Amministrazione deve fornire elementi gravi, precisi e concordanti; il contribuente può contrastarli con documentazione, spiegazioni coerenti e riscontri oggettivi sull'effettività dei costi o delle trasferte.
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