Sentenza n. 783/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - della diffida avente ad oggetto T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775; D. Lgs 152/2006; L. 241/90; L.R. 80/2015 DPGRT n. 61/R del 16 agosto 2016 pratica SIDIT n. 181890/2025 - C.I. 496 Diffida alla rimessa in pristino delle opere di scarico della centrale idroelettrica in concessione alla società Idroelettrica Pizzorne S.r.l., notificata in data 13 gennaio 2026, con cui la Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Toscana Nord ha diffidato la ricorrente alla rimessa in pristino delle opere di scarico della centrale idroelettrica, mediante il ripristino della configurazione originariamente prevista e autorizzata con Decreto n. 713 del 15 febbraio 2001 (Loc. “Ex Polverificio Pellegrini”, Comune di Borgo a Mozzano) entro 60 giorni dal ricevimento della presente, con avvertimento dell'adozione di provvedimenti sanzionatori e cautelativi previsti dalla normativa vigente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; - di ogni altro provvedimento presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida regionale alla rimessione in pristino delle opere di scarico di una centrale idroelettrica, con ripristino della configurazione originariamente autorizzata
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la diffida con cui la Regione Toscana le aveva imposto, entro sessanta giorni, la rimessione in pristino delle opere di scarico della centrale idroelettrica. L'Amministrazione aveva accertato che la restituzione delle acque avveniva nel canale di adduzione di una società cartiera, anziché nel punto del torrente indicato nel disciplinare di concessione. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, l'incoerenza tra gli atti presupposti richiamati e il dispositivo, l'omessa attivazione dei poteri officiosi previsti dall'art. 72 del regolamento regionale n. 61/R del 2016 e l'illegittima disapplicazione dell'art. 49 del r.d. 1775/1933. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la carenza di interesse ad agire, chiedendo comunque il rigetto nel merito; la controinteressata ha parimenti chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 143, lett. a), r.d. 1775/1933, la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ricorre quando il provvedimento incide direttamente e immediatamente sulla realizzazione, modificazione o eliminazione di opere idrauliche e sul regime o sull'utilizzazione di acque pubbliche; resta invece al giudice amministrativo la cognizione degli atti che incidono sulle acque solo in via indiretta, riflessa od occasionale. Nel caso concreto, la diffida imponeva la rimozione e il ripristino di opere funzionali allo scarico e alla restituzione delle acque pubbliche del torrente Pizzorna, incidendo direttamente sul regime delle acque e sulla localizzazione dell'opera idrica prevista dalla concessione. La controversia rientra quindi nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Il TAR ha precisato che il ricorso può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 143, lett. a), r.d. 1775/1933
i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti […] presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche
Attribuisce al Tribunale superiore delle acque pubbliche la cognizione dei ricorsi contro provvedimenti amministrativi che incidono direttamente e immediatamente sul regime, sull'utilizzazione delle acque pubbliche o sull'assetto delle opere idrauliche.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali secondo le condizioni previste dalla norma.
art. 7 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente come parametro per la dedotta omessa comunicazione di avvio del procedimento; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
art. 49 r.d. 1775/1933
Invocato dalla ricorrente come parametro di legittimità della diffida; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste quando il provvedimento amministrativo impugnato incide direttamente e immediatamente sulla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica relativa a un'acqua pubblica, disciplinandone l'utilizzazione o l'assetto.
- Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ad atti che incidono sulle acque pubbliche soltanto in via strumentale, indiretta, riflessa, mediata od occasionale, senza disciplinarne direttamente l'uso o le opere idrauliche.
- Una diffida che impone il ripristino della localizzazione autorizzata di opere di scarico e restituzione di acque pubbliche incide direttamente sul regime delle acque e sulle opere idrauliche; la relativa impugnazione appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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