Cassazione Penale, Sentenza n. 24739/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per Cassazione basata su tre censure: 1) presunta mancata notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello (decreto di citazione notificato solo al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p.), con eletto domicilio successivo e senza tentativi di notifica al nuovo domicilio, sicché la vocatio in ius sarebbe viziata; 2) omissione della traduzione (trasferimento) dell'imputato, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, per l'udienza del 5 maggio; 3) carenza motivazionale nella determinazione della pena da parte della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai singoli profili: 1) la Corte ha rilevato dagli atti che la notifica del decreto di citazione per l'appello è stata effettuata "a mani proprie" dell'imputato, rendendo manifestamente infondato il motivo relativo alla notifica; 2) sull'omessa traduzione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice può procedere in contumacia del detenuto se lo stato detentivo non emerge dagli atti e l'imputato o il difensore non hanno diligentemente comunicato tale condizione; nel caso non risulta che la difesa abbia assolto tale onere né che l'imputato fosse in stato di detenzione domiciliare al momento dell'udienza; 3) sulla dosimetria della pena, è stato applicato il principio che quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale l'obbligo motivazionale è attenuato e basta il richiamo al criterio di adeguatezza (con implicita riferimento agli elementi dell'art.133 c.p.). In conseguenza di ciò il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, codice di procedura penale
art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
la Corte ha verificato che la notificazione del decreto di citazione per l'appello era effettivamente avvenuta e quindi il richiamo alla notificazione al difensore non ha reso viziata la vocatio in ius
art. 133 codice penale
la Corte ha ritenuto che, essendo la pena prossima al minimo edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena con implicita considerazione degli elementi previsti dall'art.133
art. 616 codice di procedura penale
previene la condanna alle spese e la possibilità di disporre un versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione comminando la somma di euro 3.000,00
Massime di principio
- La notifica formale va sempre verificata dagli atti: se gli atti attestano una notifica "a mani proprie" dell'imputato, la censura sulla notifica è facilmente superabile.
- Se l'imputato è detenuto, l'onere di segnalare lo stato detentivo e di indicare il luogo per la notifica o la traduzione grava sulla difesa; in mancanza di prova documentale dello stato di detenzione il giudice può procedere anche in contumacia.
- Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale l'obbligo motivazionale del giudice è attenuato; è considerata sufficiente una motivazione che richiami il criterio di adeguatezza e implicitamente gli elementi dell'art.133 c.p.
- Un ricorso alla Cassazione privo di rilievo o fondamento processuale può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e, se ravvisata colpa nella scelta di proporre il ricorso, all'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto il difensore deve valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso.
- In situazioni simili è buona prassi per la difesa documentare tempestivamente lo stato di detenzione dell'imputato e gli indirizzi per le notifiche, nonché conservare prove della effettiva mancata notificazione o della mancata traduzione.
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