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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24739/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per Cassazione basata su tre censure: 1) presunta mancata notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello (decreto di citazione notificato solo al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p.), con eletto domicilio successivo e senza tentativi di notifica al nuovo domicilio, sicché la vocatio in ius sarebbe viziata; 2) omissione della traduzione (trasferimento) dell'imputato, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, per l'udienza del 5 maggio; 3) carenza motivazionale nella determinazione della pena da parte della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai singoli profili: 1) la Corte ha rilevato dagli atti che la notifica del decreto di citazione per l'appello è stata effettuata "a mani proprie" dell'imputato, rendendo manifestamente infondato il motivo relativo alla notifica; 2) sull'omessa traduzione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice può procedere in contumacia del detenuto se lo stato detentivo non emerge dagli atti e l'imputato o il difensore non hanno diligentemente comunicato tale condizione; nel caso non risulta che la difesa abbia assolto tale onere né che l'imputato fosse in stato di detenzione domiciliare al momento dell'udienza; 3) sulla dosimetria della pena, è stato applicato il principio che quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale l'obbligo motivazionale è attenuato e basta il richiamo al criterio di adeguatezza (con implicita riferimento agli elementi dell'art.133 c.p.). In conseguenza di ciò il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, codice di procedura penale

    art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

    la Corte ha verificato che la notificazione del decreto di citazione per l'appello era effettivamente avvenuta e quindi il richiamo alla notificazione al difensore non ha reso viziata la vocatio in ius

  • art. 133 codice penale

    la Corte ha ritenuto che, essendo la pena prossima al minimo edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena con implicita considerazione degli elementi previsti dall'art.133

  • art. 616 codice di procedura penale

    previene la condanna alle spese e la possibilità di disporre un versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione comminando la somma di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La notifica formale va sempre verificata dagli atti: se gli atti attestano una notifica "a mani proprie" dell'imputato, la censura sulla notifica è facilmente superabile.
  • Se l'imputato è detenuto, l'onere di segnalare lo stato detentivo e di indicare il luogo per la notifica o la traduzione grava sulla difesa; in mancanza di prova documentale dello stato di detenzione il giudice può procedere anche in contumacia.
  • Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale l'obbligo motivazionale del giudice è attenuato; è considerata sufficiente una motivazione che richiami il criterio di adeguatezza e implicitamente gli elementi dell'art.133 c.p.
  • Un ricorso alla Cassazione privo di rilievo o fondamento processuale può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e, se ravvisata colpa nella scelta di proporre il ricorso, all'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto il difensore deve valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso.
  • In situazioni simili è buona prassi per la difesa documentare tempestivamente lo stato di detenzione dell'imputato e gli indirizzi per le notifiche, nonché conservare prove della effettiva mancata notificazione o della mancata traduzione.

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