Cassazione Civile, Ordinanza n. 03481/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La creditrice chiese l’ammissione al passivo fallimentare di un credito di euro 200.000 per compenso asseritamente maturato quale componente del consiglio di amministrazione della società, domandando in via principale il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e, in subordine, la collocazione chirografaria; chiese inoltre il rimborso di euro 500 per la predisposizione del ricorso, in privilegio professionale. Il giudice delegato ammise solo in chirografo euro 135.000 per la carica amministrativa e euro 350 per spese e competenze. Su opposizione del fallimento, il Tribunale rigettò integralmente l’insinuazione ritenendo inammissibile la produzione, per la prima volta nel giudizio di opposizione, di una delibera assembleare diversa da quella posta a base della domanda, sul presupposto che operasse il divieto di ius novorum dell’art. 345 c.p.c. La ricorrente per cassazione dedusse: 1) violazione dell’art. 99 l.fall. per avere il Tribunale applicato l’art. 345 c.p.c. e dichiarato inammissibile la nuova documentazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla delibera del 17/11/2010 prodotta in opposizione; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere considerato una prova documentale non contestata, ossia la delibera assembleare del 27/11/2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato il decreto del Tribunale di Messina e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea l’affermazione del Tribunale secondo cui la produzione della delibera assembleare sarebbe stata tardiva e quindi inammissibile, poiché nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera il divieto di nuove prove e nuovi documenti proprio dell’appello ordinario, essendo il rito fallimentare autonomamente disciplinato dagli artt. 98 e 99 l.fall. e dovendo il termine preclusivo essere individuato negli atti introduttivi del giudizio.
Norme richiamate
art. 2751-bis, n. 2, c.c.
privilegio ex art. 2751 bis nr. 2 cc.
richiamato dalla parte ricorrente come titolo di privilegio del credito per compenso professionale o assimilato, ma non oggetto di specifica decisione nel merito da parte della Corte
art. 99 l.fall.
nel giudizio di opposizione allo stato passivo la produzione documentale non è soggetta al divieto di ius novorum dell’art. 345 c.p.c.; il termine per mezzi istruttori e documenti è segnato dagli atti introduttivi, con onere di specifica indicazione
art. 98 l.fall.
il giudizio di opposizione allo stato passivo è autonomamente disciplinato dagli artt. 98 e 99 l.fall. e non è un appello ordinario
art. 96 l.fall.
il provvedimento reso in sede di verifica del passivo, se non opposto, acquista efficacia di giudicato meramente endofallimentare
art. 345 c.p.c.
non si applica al giudizio di opposizione allo stato passivo, perché questo non ha natura di appello ordinario
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
richiamato come parte del sistema fallimentare in cui vale il principio sulla producibilità documentale nel giudizio di opposizione
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
richiamato solo per affermare la continuità del principio anche nel regime intermedio
art. 115 c.p.c.
dedotto dalla ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto porre a base della decisione una prova documentale non contestata, ma il motivo è stato assorbito
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, la disciplina delle preclusioni istruttorie non coincide con quella dell’appello ordinario: non opera il divieto di nuovi documenti di cui all’art. 345 c.p.c., perché il rito è autonomamente regolato dagli artt. 98 e 99 l.fall.
- La produzione di documenti a sostegno dell’insinuazione al passivo può essere effettuata nel giudizio di opposizione, purché nei limiti e secondo le scansioni proprie del rito fallimentare, con riferimento agli atti introduttivi e all’onere di specifica indicazione di prove e documenti.
- L’opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non è un appello ma un rimedio volto a rimuovere un provvedimento reso in cognizione sommaria e idoneo a formare giudicato endofallimentare se non opposto.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile la produzione documentale sulla base dell’art. 345 c.p.c. in un giudizio di opposizione allo stato passivo, la decisione è viziata per falsa applicazione della disciplina processuale fallimentare.
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