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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46232/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna del 1 febbraio 2023. Il difensore deduceva che, in forza del nuovo art. 581 comma 1-quater c.p.p., era necessario un mandato specifico con elezione di domicilio per proporre appello; sosteneva che il ricorrente era stato allontanato dalla casa coniugale e poi posto in custodia cautelare dal 15/02/2023, circostanze che avrebbero impedito qualsiasi contatto utile a rilasciare il mandato e costituivano forza maggiore. In secondo luogo veniva prospettata contraddittorietà della motivazione e si chiedeva, implicitamente, una diversa qualificazione dell'istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che incomba sul richiedente la prova di un impedimento assoluto (forza maggiore) e che dal ricorso stesso risultava che la sentenza era del 1 febbraio 2023 mentre la custodia cautelare iniziò il 15 febbraio 2023, sicché il ricorrente avrebbe potuto prima rilasciare il mandato ed eleggere domicilio. La Corte ha affermato che la detenzione non configura di per sé forza maggiore né caso fortuito, poiché il detenuto può compiere atti e rilasciare dichiarazioni tramite l'ufficio della casa circondariale (art. 123 c.p.p.). Ha inoltre escluso la possibilità di riqualificare l'istanza di restituzione nel termine come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 581 comma 1-quater cod.proc.pen.

    Introduce l'obbligo di rilascio di mandato ad impugnare con indicazione di elezione di domicilio per il difensore; la Corte tuttavia interpreta che l'adempimento può essere assolto anche tramite dichiarazione formalizzata in carcere (art. 123 c.p.p.), perciò la nuova disposizione non giustifica automaticamente la restituzione del termine per detenzione sopravvenuta.

  • art. 123 cod.proc.pen.

    Consente che atti, dichiarazioni e impugnazioni dell'imputato detenuto siano compiute mediante atto ricevuto dal direttore della casa circondariale; da ciò deriva che la detenzione non esclude la possibilità di rilasciare mandato o proporre impugnazioni.

  • art. 606 lett. c) cod.proc.pen.

    Motivo di ricorso relativo alla violazione di norme sul rito e motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la situazione di fatto non dimostrava impedimento assoluto.

  • art. 606 lett. e) cod.proc.pen.

    Motivo relativo a contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione; la Corte l'ha ritenuto infondato in quanto la mancata possibilità di contatto risultava smentita dai fatti e dalla possibilità di utilizzo degli uffici carcerari.

  • art. 606 comma terzo cod.proc.pen.

    Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa disposizione per rigettare l'impugnazione manifestamente infondata.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali e la possibilità di imporre somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a euro 3.000,00.

  • art. 629-bis cod.proc.pen.

    Norma sulla rescissione del giudicato per inganno o sottrazione alla conoscenza del procedimento; la Corte ha stabilito che l'istanza di restituzione nel termine non può essere riqualificata come richiesta di rescissione ai sensi di questo articolo.

  • art. 568 comma 5 cod.proc.pen.

    Principio di conservazione applicabile ai rimedi qualificati come impugnazioni: la Corte rileva che tale principio non opera per la restituzione nel termine, perciò non è possibile la riqualificazione della domanda.

  • art. 420-bis cod.proc.pen.

    Riferimento alla disciplina dei procedimenti contro imputati assenti; la Corte segnala che specifiche tutele per assenti non autorizzano la riqualificazione dell'istanza di restituzione in rito diverso.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020

    Soprassiste sul principio che chi invoca forza maggiore per restituzione del termine deve provare un impedimento assoluto tale da rendere vano ogni sforzo umano; principio applicato anche nel caso in esame.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 41155 del 24/10/2011

    Affermata la non riconducibilità della detenzione a caso fortuito o forza maggiore per la restituzione dei termini, in quanto il detenuto può utilizzare gli uffici carcerari per le impugnazioni.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45364 del 18/09/2003

    Conferma che né la detenzione né l'errore di fatto di chi propone l'istanza costituiscono, di per sé, causa di forza maggiore utile per la restituzione nei termini.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021 (dep. 13/01/2022)

    Stabilisce che l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato assente non può essere riqualificata in richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis; principio richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La mera detenzione sopravvenuta non costituisce automaticamente forza maggiore per ottenere la restituzione nel termine: grava sul richiedente la prova di un impedimento assoluto e insormontabile.
  • Il requisito del mandato specifico e dell'elezione di domicilio introdotto dall'art. 581 comma 1-quater c.p.p. può essere assolto anche dal detenuto tramite le formalità previste per gli atti compiuti in carcere (art. 123 c.p.p.).
  • Prima di chiedere la restituzione del termine bisogna verificare se l'adempimento poteva essere compiuto anteriormente all'evento impeditivo; se sì, la restituzione difficilmente sarà concessa.
  • Non è possibile riqualificare un'istanza di restituzione nel termine in una domanda di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis; i rimedi devono essere proposti nella forma e nel termine previsti dal codice.
  • Chi impugna in cassazione per motivi inerenti la restituzione deve fornire prova dettagliata dell'impedimento assoluto; l'accertamento è rigoroso e basato sui fatti documentati.
  • In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare alle spese e comminare somme alla Cassa delle ammende, valutando i profili di colpa del ricorrente.

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