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Legge

L.R. FVG 10/2007

Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Normativa regionaleL.R. FVG 10/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 10/2007 disciplina la valorizzazione delle professioni sanitarie e dell’assistente sociale nel SSR, l’istituzione di servizi professionali e un osservatorio regionale, una sperimentazione triennale sul supporto alla ricerca clinica e regole transitorie per operatori sociali. Diverse misure hanno natura temporanea o subordinata all’adozione di ulteriori discipline.

Valorizzazione delle professioni sanitarie, studi clinici e personale sociale

Valorizzazione delle professioni sanitarie, ricerca clinica e personale sociale

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene su tre ambiti collegati: organizzazione e valorizzazione delle professioni sanitarie nel Servizio sanitario regionale, supporto alla ricerca e agli studi clinici, e impiego transitorio di alcune figure operanti nel sistema integrato dei servizi sociali.

Finalità e ambito del primo capo

La Regione promuove la valorizzazione e la responsabilizzazione delle professioni sanitarie nel Servizio sanitario regionale e, nelle aziende per i servizi sanitari, anche della professione di assistente sociale. L’obiettivo è contribuire al diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione del sistema sanitario regionale, all’integrazione sociosanitaria e a una migliore organizzazione multiprofessionale del lavoro.

Servizi professionali e referenti aziendali

Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici devono individuare, nell’atto aziendale, un referente per ciascuna delle aree professionali sanitarie previste dalla legge statale sulle professioni sanitarie e per l’assistente sociale. Nei casi di particolare complessità, per dimensione del personale, budget assegnato e rilevanza strategica degli obiettivi, può essere conferito un incarico dirigenziale per specifici servizi professionali:

  • assistenza infermieristica e ostetrica;
  • tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale;
  • riabilitazione;
  • professioni tecniche della prevenzione;
  • servizio professionale sociale.

Gli incarichi devono essere conferiti nei limiti numerici e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I servizi di cui alle lettere relative alle professioni tecniche della prevenzione e al servizio sociale riguardano solo le aziende sanitarie territoriali.

I referenti aziendali sono collocati nella direzione sanitaria aziendale e svolgono funzioni di coordinamento degli operatori delle specifiche aree professionali e di raccordo con la direzione strategica. L’atto aziendale deve definire funzioni e collocazione dei nuovi servizi professionali.

Incarichi gestionali e professionali

Agli operatori interessati possono essere conferiti incarichi dirigenziali di due tipi:

  • incarichi gestionali, con gestione diretta di processi, risorse umane, tecniche o finanziarie;
  • incarichi professionali, con attività di consulenza, studio, formazione e ricerca, orientamento dei servizi all’appropriatezza e all’assistenza basata sulle prove, gestione del rischio clinico e funzioni di alta specializzazione.

Le funzioni dei responsabili dei servizi sono definite dall’atto aziendale e tali responsabili dipendono dal direttore della struttura operativa o del dipartimento cui l’incarico afferisce. Il numero degli incarichi è limitato: nelle aziende per i servizi sanitari non può superare il numero delle strutture operative sanitarie aziendali; nelle aziende ospedaliere, ospedaliero-universitarie e negli IRCCS pubblici non può superare la metà dei dipartimenti sanitari verticali, come individuati nell’atto aziendale.

Conferimento e durata degli incarichi

Gli incarichi del primo capo possono essere conferiti solo nelle aziende sanitarie regionali e negli IRCCS pubblici che abbiano concretamente attuato l’assegnazione esplicita di funzioni, responsabilità o risorse strumentali e umane, con verifica dei livelli di autonomia e integrazione delle professioni.

Gli incarichi sono conferiti secondo la normativa vigente; nelle more dell’attuazione della disciplina statale di riferimento, possono avere durata massima triennale e sono rinnovabili. Per gli incarichi professionali, su richiesta motivata delle aziende e previa verifica della coerenza con la programmazione sanitaria regionale e della necessità di conseguire obiettivi prioritari di qualità non altrimenti perseguibili, la Giunta regionale può rideterminare il limite numerico massimo degli incarichi previsto dalla legge statale.

Osservatorio regionale

È istituito presso la Direzione centrale salute e protezione sociale un osservatorio regionale incaricato di verificare attuazione ed efficacia dei modelli organizzativi previsti dalla legge. L’osservatorio può promuovere studi, progetti e ricerche sui risultati di salute per affrontare criticità contingenti, valorizzare le buone pratiche sotto il profilo di efficacia, efficienza e appropriatezza e favorire l’integrazione tra le professioni sanitarie.

L’organo è composto dal direttore centrale competente, che lo presiede, dai direttori dei servizi regionali competenti per assistenza sanitaria/formazione e per pianificazione/interventi sociali, dal direttore generale dell’Agenzia regionale della sanità, da due rappresentanti delle aziende sanitarie regionali e degli IRCCS pubblici designati dal Comitato di regia, e da un rappresentante per ciascuna delle cinque professioni interessate, designato dagli ordini/collegi o, in mancanza, dalle associazioni professionali più rappresentative. I componenti di diritto possono delegare; per gli altri sono previsti supplenti. L’osservatorio è costituito con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale.

Ricerca e conduzione di studi clinici

Per tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, in via sperimentale, le aziende sanitarie regionali e gli IRCCS pubblici possono individuare personale già in servizio oppure assumere personale a tempo determinato, per non oltre il medesimo triennio, con compiti di raccolta, gestione, archiviazione e verifica dell’attendibilità dei dati relativi agli studi clinici.

Il personale opera nella struttura che conduce lo studio e si raccorda con le altre strutture coinvolte, anche di altre aziende sanitarie. È responsabile della tempestiva acquisizione e della corretta gestione dei dati e coordina le varie fasi dell’attività mantenendo i rapporti tra i professionisti partecipanti.

L’individuazione o assunzione avviene su richiesta del responsabile della struttura interessata, previa valutazione del numero e della rilevanza degli studi clinici di fase III svolti nel triennio precedente, anche in relazione all’impatto economico e clinico dei farmaci utilizzati e ai proventi dell’attività di ricerca. Il personale esterno a tempo determinato è assunto con concorso per titoli ed esami. Nella selezione si considerano soprattutto curriculum, esperienza nella raccolta e gestione dei dati in strutture pubbliche e private e capacità relazionale con le strutture e i soggetti coinvolti.

Gli oneri complessivi devono gravare per almeno il 50% sui soggetti esterni interessati agli studi clinici che collaborano con le aziende e gli IRCCS nella conduzione degli studi.

Personale operante nel sistema integrato dei servizi sociali: disciplina transitoria

In attesa dell’adozione della disciplina regolamentare prevista dalla legge regionale sul sistema integrato dei servizi sociali, gli operatori in possesso dell’attestato di competenze nei processi di assistenza alla persona concorrono al mantenimento dei livelli assistenziali nelle strutture indicate dai provvedimenti regionali richiamati dalla legge.

Inoltre, nelle more della definizione della programmazione regionale delle attività formative e fino al completamento del processo di qualificazione, gli operatori previsti dalla legge regionale sul sistema integrato dei servizi sociali concorrono al mantenimento dei livelli assistenziali nelle strutture residenziali per anziani iscritte nell’elenco regionale.

Regime temporale e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il 7 giugno 2007. Alcune disposizioni hanno natura espressamente temporanea: la sperimentazione sugli studi clinici è limitata a tre anni dall’entrata in vigore; gli incarichi nelle more dell’attuazione della disciplina statale possono essere conferiti per massimo tre anni rinnovabili; le norme sugli operatori sociali operano solo fino all’adozione delle discipline/regolazioni e al completamento dei processi di qualificazione previsti. La parte relativa alla sperimentazione triennale e alle misure transitorie collegate è oggi priva di utilità pratica.

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