Cassazione Civile, Ordinanza n. 11251/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Catania in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (danneggiati)
La controversia
La controversia nasce da un evento verificatosi nel 2007, quando una improvvisa sovratensione della rete elettrica, seguita da interruzione dell'energia, avrebbe provocato danni a unità immobiliari e un incendio. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda risarcitoria, ritenendo che la società distributrice non avesse provato di avere eseguito la necessaria manutenzione dei rami degli alberi vicini alla rete, e che la caduta di un ramo su un cavo avesse causato lo sbalzo di tensione. In appello la decisione è stata riformata e la domanda rigettata, sul rilievo che, trattandosi di responsabilità aquiliana, i danneggiati non avevano provato la colpa della società, in particolare la violazione della distanza minima tra cavi e rami prevista dalla normativa tecnica richiamata. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., dell'art. 121 l. n. 1775/1933, dell'art. 2.1.06, lett. h), d.m. 21.3.1988 e degli artt. 115-116 c.p.c., per asserita errata applicazione della disciplina tecnica e inversione dell'onere della prova, sostenendo che il titolare della servitù di elettrodotto ha il dovere di tagliare i rami pericolosi; (2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, per non avere la Corte d'appello considerato le risultanze dell'ATP e della CTU, dalle quali emergeva il contatto tra ramo e rete elettrica e l'abrasione della guaina dei cavi; (3) violazione degli artt. 81, 99, 110 e 300 c.p.c. e degli artt. 460, 519 e 521 c.c., per non avere verificato la legittimazione passiva di una delle appellanti subentrate come presunta erede, poi asseritamente rinunciataria dell'eredità. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha affermato che il d.m. 21.3.1988 si applica anche all'esercizio dell'elettrodotto e può fungere da parametro della diligenza del distributore, nonché che dalla relazione di ATP emergeva chiaramente uno sfregamento costante del ramo sui cavi, idoneo a dimostrare il contatto e quindi la violazione della distanza prescritta. Ha quindi censurato la sentenza impugnata per motivazione illogica e omesso esame di un fatto decisivo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Richiamato come base della responsabilità aquiliana per il danno causato dalla rete elettrica; la prova della colpa va valutata alla luce delle risultanze istruttorie e della disciplina tecnica applicabile.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere e afferma che i danneggiati avevano assolto il proprio onere probatorio.
art. 121 l. n. 1775/1933
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina degli elettrodotti; la Corte non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma, ma ne considera il contesto applicativo nel giudizio sulla diligenza del distributore.
art. 2.1.06, lett. h), d.m. 21.3.1988
È ritenuto applicabile non solo alla progettazione e all'impianto, ma anche all'esercizio dell'elettrodotto; prescrive la distanza minima di 30 cm tra cavi di tensione e rami degli alberi vicini, assumendo rilievo quale parametro di diligenza del distributore.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ravvisa un errore logico-motivazionale nel non considerare la relazione di ATP, più che una mera rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per pretesa omissione di pronuncia/errata considerazione del materiale istruttorio; non viene svolta una specifica statuizione autonoma sul punto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come vizio di violazione di legge per i primi e terzo motivo.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di nullità della sentenza e per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene configurabile l'omesso esame del fatto dell'abrasione dei cavi e la motivazione al di sotto del minimo costituzionale.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Escluso che l'errore nella lettura della relazione di ATP integri vizio revocatorio; la censura era quindi proponibile con ricorso per cassazione.
art. 81 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di legittimazione processuale/attiva e passiva.
art. 99 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di domanda e legittimazione processuale.
art. 110 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla successione nel processo dopo il decesso di una parte.
art. 300 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di interruzione del processo per morte della parte.
art. 460 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione ai poteri del chiamato all'eredità.
art. 519 c.c.
Richiamato nel terzo motivo con riguardo alla rinuncia all'eredità.
art. 521 c.c.
Richiamato nel terzo motivo come norma collegata agli effetti della rinuncia all'eredità.
Massime di principio
- In tema di responsabilità per danni causati da reti elettriche, il d.m. 21 marzo 1988 può operare non solo in fase di progettazione e impianto, ma anche come parametro di diligenza nell'esercizio dell'elettrodotto.
- Il gestore/distributore dell'energia ha un dovere di prevenzione rispetto ai contatti pericolosi tra cavi e vegetazione, potendo e dovendo intervenire sulla manutenzione dei rami vicini alla linea quando ciò sia necessario a evitare danni a terzi.
- Quando la prova tecnica dimostra uno sfregamento o una abrasione della guaina dei cavi, da ciò può desumersi il contatto tra ramo e conduttori e, quindi, la violazione della distanza minima prescritta, senza che sia necessario un accertamento meramente formalistico della misura esatta se il fatto storico è comunque accertato.
- In cassazione è censurabile la sentenza di merito che, trascurando un fatto decisivo emergente dalla consulenza o dall'ATP, fondi il rigetto su una ricostruzione illogica del compendio probatorio, al di sotto del minimo costituzionale di motivazione.
- L'errore percettivo del giudice di merito sulla portata di una relazione tecnica non integra necessariamente vizio revocatorio, potendo costituire motivo di ricorso per cassazione quando incida sulla tenuta logica della motivazione.
- Nel giudizio di responsabilità aquiliana l'attore deve provare il fatto dannoso, il nesso causale e la colpa del convenuto, ma la prova può essere desunta anche da elementi tecnici univoci e dalle risultanze dell'ATP/CTU, senza che sia consentito ignorarne il contenuto decisivo.
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