Cassazione Civile, Sentenza n. 7985/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Generali chiedeva il rimborso di un credito Irpeg relativo al 1993 (euro 60.741.808,73) con interessi e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2 c.c., quantificato usando il prime rate ABI per il periodo 1994-2002 e l'Euribor aumentato di quattro punti dal 2003. In sede di ottemperanza la ricorrente ha censurato la decisione che: (i) ha detratto dal maggior danno quanto già corrisposto a titolo di interessi ex art. 44-bis d.P.R. n. 602/1973; (ii) non ha aggiunto lo spread di +4 punti all'Euribor; (iii) ha fissato il dies ad quem del maggior danno al 31/12/2007 anziché alla data effettiva del rimborso (29/12/2008). Ha inoltre dedotto nullità per violazione delle norme processuali e carenza motivazionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (a) il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c. è limitato all'eccedenza rispetto agli interessi moratori già corrisposti, quindi la detrazione era legittima; (b) il giudice di ottemperanza non poteva aggiungere il +4% all'Euribor perché la sentenza di cognizione non aveva statuizioni in tal senso; (c) il dies ad quem del maggior danno si ferma al 31/12/2007 in coerenza con la norma speciale fiscale (art. 44-bis d.P.R. n. 602/1973) che ha fissato il termine per il computo degli interessi moratori; (d) la motivazione della sentenza di ottemperanza era adeguata, tenuto conto del diverso onere motivazionale a seconda della natura del comando. La Corte ha inoltre dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato (art. 13 DPR 115/2002) e non ha pronunciato sulle spese di lite per mancata difesa dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 1224 c.c.
Il maggior danno da svalutazione monetaria (comma 2) è limitato alla differenza in eccesso rispetto al danno già 'coperto' dagli interessi moratori; non è cumulabile con questi ultimi se coperti dalla misura degli interessi moratori
art. 44-bis d.P.R. n. 602/1973
Norma speciale che ha fissato il dies ad quem per il computo degli interessi moratori (fino al 31/12/2007); per la Corte tale limitazione si estende al maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., essendo accessorio e di natura analoga
art. 70 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di nullità del procedimento/decisione; la Corte ha ritenuto che il giudice di ottemperanza abbia agito nel rispetto del giudicato e delle prescrizioni del giudice di cognizione
art. 2909 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela del giudicato; la Corte ha escluso che la decisione di ottemperanza abbia violato il giudicato, avendo limitato il maggior danno come previsto dalla legge e dalla pronuncia di cognizione
art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 4)
Norma di riferimento per i motivi di cassazione (nullità per violazione di legge e carenza di motivazione); la Corte ha respinto tali censure ritenendo infondati i profili prospettati
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al minimo standard di motivazione; la Corte ha chiarito che l'intensità dell'onere motivazionale in sede di ottemperanza varia a seconda della natura del comando e, nel caso, era rispettata
art. 13 DPR n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo
Massime di principio
- Il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2 c.c. va limitato alla differenza rispetto agli interessi moratori già spettanti: non è possibile cumularli integralmente.
- In sede di ottemperanza il giudice deve attenersi al dictum della sentenza di cognizione passata in giudicato e non può introdurre nuove statuizioni o criteri di calcolo non previsti dalla decisione di cognizione.
- Se una norma speciale (tributaria) fissa un termine o una limitazione per il calcolo degli interessi moratori, tale limite si estende anche al maggior danno di natura complementare collegato agli interessi stessi.
- Richieste di aggiornamento dei parametri di calcolo (es. aggiunta di uno spread) sono applicabili in ottemperanza solo se risultano espressamente dalla sentenza di cognizione; altrimenti vanno rigettate.
- L'onere motivazionale del giudice di ottemperanza varia: è più incisivo quando il provvedimento è integrativo o discrezionale, ed è attenuato quando si tratta di eseguire atti 'a rime obbligate' conformi alla sentenza di cognizione o alla legge.
- In assenza di difesa della controparte nella fase di cassazione, il giudice può non pronunciare sulle spese di lite; tuttavia restano operativi obblighi formali come il versamento del contributo unificato quando previsto.
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