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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7985/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Generali chiedeva il rimborso di un credito Irpeg relativo al 1993 (euro 60.741.808,73) con interessi e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2 c.c., quantificato usando il prime rate ABI per il periodo 1994-2002 e l'Euribor aumentato di quattro punti dal 2003. In sede di ottemperanza la ricorrente ha censurato la decisione che: (i) ha detratto dal maggior danno quanto già corrisposto a titolo di interessi ex art. 44-bis d.P.R. n. 602/1973; (ii) non ha aggiunto lo spread di +4 punti all'Euribor; (iii) ha fissato il dies ad quem del maggior danno al 31/12/2007 anziché alla data effettiva del rimborso (29/12/2008). Ha inoltre dedotto nullità per violazione delle norme processuali e carenza motivazionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (a) il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c. è limitato all'eccedenza rispetto agli interessi moratori già corrisposti, quindi la detrazione era legittima; (b) il giudice di ottemperanza non poteva aggiungere il +4% all'Euribor perché la sentenza di cognizione non aveva statuizioni in tal senso; (c) il dies ad quem del maggior danno si ferma al 31/12/2007 in coerenza con la norma speciale fiscale (art. 44-bis d.P.R. n. 602/1973) che ha fissato il termine per il computo degli interessi moratori; (d) la motivazione della sentenza di ottemperanza era adeguata, tenuto conto del diverso onere motivazionale a seconda della natura del comando. La Corte ha inoltre dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato (art. 13 DPR 115/2002) e non ha pronunciato sulle spese di lite per mancata difesa dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 1224 c.c.

    Il maggior danno da svalutazione monetaria (comma 2) è limitato alla differenza in eccesso rispetto al danno già 'coperto' dagli interessi moratori; non è cumulabile con questi ultimi se coperti dalla misura degli interessi moratori

  • art. 44-bis d.P.R. n. 602/1973

    Norma speciale che ha fissato il dies ad quem per il computo degli interessi moratori (fino al 31/12/2007); per la Corte tale limitazione si estende al maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., essendo accessorio e di natura analoga

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in tema di nullità del procedimento/decisione; la Corte ha ritenuto che il giudice di ottemperanza abbia agito nel rispetto del giudicato e delle prescrizioni del giudice di cognizione

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela del giudicato; la Corte ha escluso che la decisione di ottemperanza abbia violato il giudicato, avendo limitato il maggior danno come previsto dalla legge e dalla pronuncia di cognizione

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 4)

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione (nullità per violazione di legge e carenza di motivazione); la Corte ha respinto tali censure ritenendo infondati i profili prospettati

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al minimo standard di motivazione; la Corte ha chiarito che l'intensità dell'onere motivazionale in sede di ottemperanza varia a seconda della natura del comando e, nel caso, era rispettata

  • art. 13 DPR n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Massime di principio

  • Il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2 c.c. va limitato alla differenza rispetto agli interessi moratori già spettanti: non è possibile cumularli integralmente.
  • In sede di ottemperanza il giudice deve attenersi al dictum della sentenza di cognizione passata in giudicato e non può introdurre nuove statuizioni o criteri di calcolo non previsti dalla decisione di cognizione.
  • Se una norma speciale (tributaria) fissa un termine o una limitazione per il calcolo degli interessi moratori, tale limite si estende anche al maggior danno di natura complementare collegato agli interessi stessi.
  • Richieste di aggiornamento dei parametri di calcolo (es. aggiunta di uno spread) sono applicabili in ottemperanza solo se risultano espressamente dalla sentenza di cognizione; altrimenti vanno rigettate.
  • L'onere motivazionale del giudice di ottemperanza varia: è più incisivo quando il provvedimento è integrativo o discrezionale, ed è attenuato quando si tratta di eseguire atti 'a rime obbligate' conformi alla sentenza di cognizione o alla legge.
  • In assenza di difesa della controparte nella fase di cassazione, il giudice può non pronunciare sulle spese di lite; tuttavia restano operativi obblighi formali come il versamento del contributo unificato quando previsto.

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