Ordinanza n. 11866/2026 - Roma, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone, sez. lav., 21 giugno 2023, n. 807;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, n. 807/2023
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, 21 giugno 2023, n. 807. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità della domanda, poiché la sentenza azionata potrebbe essere stata integralmente sostituita dalla successiva sentenza della Corte d'appello di Roma, sez. lavoro, 9 maggio 2025, n. 1620, prodotta dall'amministrazione. Il Collegio ha inoltre rilevato un possibile difetto nella notificazione del titolo esecutivo: la sentenza di primo grado sarebbe stata notificata a un indirizzo PEC del Ministero diverso da quello risultante, all'epoca, dal Registro delle pubbliche amministrazioni. Da ciò deriverebbe anche il possibile mancato rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dal perfezionamento della notifica del titolo esecutivo, prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né adottato una decisione definitiva sull'ammissibilità del ricorso. Ha rilevato due questioni da sottoporre al contraddittorio: la possibile sostituzione integrale del titolo azionato con la sentenza d'appello del giudice ordinario e la non corretta notificazione del titolo esecutivo all'indirizzo PEC dell'amministrazione risultante dal Registro delle pubbliche amministrazioni, con conseguente possibile violazione del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tali questioni, riservando ogni altra decisione.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al collegio di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio dopo il passaggio in decisione e di assegnare un termine per il deposito di memorie.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Preclude l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione prima del decorso di centoventi giorni dal perfezionamento della notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza non può essere azionata una sentenza di primo grado quando essa sia stata integralmente sostituita dalla successiva pronuncia d'appello, dovendo essere verificata l'individuazione del titolo effettivamente esecutivo.
- Ai fini dell'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata presso il domicilio digitale dell'amministrazione risultante dal Registro delle pubbliche amministrazioni; una notificazione a un diverso indirizzo PEC può impedire il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Quando il giudice rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità del ricorso, deve instaurare il contraddittorio su di essa assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie.
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